Secondo la tradizione giuridica, l’obbligazione nascente dal contratto d’opera intellettuale appartiene alla categoria delle obbligazioni di mezzi, mentre l’obbligazione nascente dal contratto d’opera manuale appartiene alla categoria delle obbligazioni di risultato. Le obbligazioni di mezzi sono quelle in cui la prestazione dovuta consiste nel solo comportamento del debitore, improntato ai canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività esercitata, indipendentemente dal raggiungimento dell’eventuale risultato finale atteso dal creditore. Nelle obbligazioni di risultato, invece, la prestazione si identifica nella realizzazione di un certo risultato finale, al conseguimento del quale il debitore è vincolato.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato comporta rilevanti implicazioni pratiche soprattutto nell’ottica della responsabilità contrattuale del professionista e della conseguente ripartizione dell’onere della prova. La rigida regola di imputazione “oggettiva” della responsabilità fissata dall’art. 1218 c.c. troverebbe applicazione soltanto con riguardo alle obbligazioni di risultato.
Obbligazioni di mezzi nell’opera intellettuale
Nella prestazione d’opera intellettuale, il debitore si impegna soltanto a svolgere l’attività necessaria ed utile in vista del raggiungimento del risultato sperato dal creditore. Tale risultato rimane fuori dall’oggetto dell’obbligazione ed è connotato da aleatorietà, poiché dipende non solo dal comportamento dovuto, ma anche da fattori esterni, oggettivi o soggettivi, che possono sfuggire alla sfera di controllo del professionista.
L’obbligazione di mezzi nell’opera intellettuale è una delle più rilevanti categorie di obbligazioni di mezzi. In questo caso, il professionista non si obbliga a raggiungere un risultato specifico, ma solo ad adottare le misure necessarie e opportune per giungere al risultato sperato dal committente. Il professionista, infatti, non è in grado di garantire la realizzazione del risultato, che può dipendere da fattori esterni, come l’insorgere di imprevisti o di difficoltà tecniche insormontabili.
Responsabilità del professionista
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata elaborata in Francia e accolta da una parte della dottrina e giurisprudenza italiana limitatamente alle obbligazioni di fare, soprattutto nell’ottica della determinazione della responsabilità del debitore.
Nelle obbligazioni di mezzi, il debitore risponde solo dell’adempimento della propria obbligazione, ossia del dovere di agire con la dovuta diligenza, competenza e prudenza, in modo che la prestazione possa essere realizzata senza errori.
D’altra parte, le obbligazioni di mezzi non presuppongono l’ottenimento di un risultato finale specifico, ma richiedono solo che il debitore agisca con la diligenza, la perizia e la prudenza richieste dalla natura dell’attività che svolge. Pertanto, se il professionista non riesce a ottenere il risultato atteso non sarà considerato inadempiente se ha agito con la dovuta diligenza.
Ciò significa che in caso di obbligazioni di mezzi il creditore deve dimostrare che il debitore ha agito in modo negligente o imprudente, cioè ha violato i canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività svolta. In altre parole, il creditore deve dimostrare che il professionista ha adottato un comportamento inadeguato rispetto alle aspettative legittime che il creditore poteva avere in base alla natura del rapporto.
In sintesi, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato ha importanti implicazioni giuridiche e pratiche per la responsabilità del professionista e la ripartizione dell’onere della prova. Per le obbligazioni di mezzi, il creditore deve dimostrare che il professionista ha agito in modo negligente o imprudente, mentre per le obbligazioni di risultato il professionista è responsabile anche in assenza di colpa se non riesce a ottenere il risultato atteso.
In ogni caso, la determinazione se un’obbligazione sia di mezzi o di risultato dipende dalla natura del rapporto e delle prestazioni richieste, e richiede un’attenta analisi del contratto e delle circostanze specifiche del caso.
Obbligazione di mezzi in ambito sanitario
In campo sanitario, la giurisprudenza ha spesso rilevato che l’obbligazione di mezzi non è sufficiente per giustificare la responsabilità del medico.
Pertanto, sono stati introdotti obblighi accessori ma integrativi, legati ai principi di buona fede, per informare e proteggere il paziente, ampliando così la responsabilità contrattuale del professionista. Questo ha portato ad una metamorfosi dell’obbligazione di mezzi in quella di risultato.
Oggi il medico è visto come un soggetto che deve fornire una prestazione priva di rischi e complicazioni, causando una crescita esponenziale della medicina difensiva.
Ci sono due tipi di comportamenti che la caratterizzano: uno attivo, caratterizzato da un eccesso di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, e uno passivo, in cui alcune categorie di pazienti o interventi vengono evitati per evitare rischi legali.
Ciò comporta un aumento dei costi per la sanità pubblica e un incremento del mercato delle polizze rc medici che coprono le responsabilità dei medici. Per approfondire questo argomento, rimandiamo a siti specializzati che trattano in maniera approfondita la tematica dell’rc professionale medici.
La responsabilità sanitaria si è spostata verso una maggiore tutela del paziente, il che ha comportato un aumento del contenzioso legale per le malpractice mediche. Per comprendere appieno questo fenomeno, è necessario esaminare i principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di responsabilità civile del medico e l’evoluzione giurisprudenziale che ha tentato di arginare l’atteggiamento di medicina difensiva diffuso tra gli operatori sanitari. In sostanza occorre capire cosa prevede oggi la legge in caso di malasanità.