L’usufrutto è un diritto
che consiste nel poter godere di un bene, e dei relativi
redditi, di proprietà altrui.
Ma con una limitazione,
importante e fondamentale: il divieto di alterare la destinazione
economica della cosa stessa. Ad esempio, se l'usufrutto ha per
oggetto un'area, l'usufruttuario non può costruirvi, oppure trasformare
un frutteto in orto, o un giardino in parcheggio.
Al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà. Cioè la
proprietà spogliata del potere di trarre utilità dalla cosa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Una caratteristica
essenziale dell'usufrutto è la durata. Il diritto di usufrutto è sempre
temporaneo.
L'usufrutto deve essere costituito per un tempo determinato, nel caso non venga
pattuito nulla a riguardo, la durata non può eccedere la vita
dell’usufruttuario.
La morte dell'usufruttuario pone fine all'usufrutto,
anche se non è stata raggiunta l'eventuale datata di scadenza prevista.
Se il diritto di usufrutto spetta a più persone e una di queste muore, il
diritto si concentra in capo ai superstiti.
Se usufruttuaria è una persona giuridica, il limite massimo di durata è
invece di 30 anni.
indietro
L’usufruttuario:
L’usufruttuario:
|
 |
deve restituire il bene al termine del suo
diritto (alla scadenza o alla morte);
|
|
 |
deve usare il bene con la diligenza del buon padre di
famiglia;
|
|
 |
deve fare l’inventario, salvo dispensa;
|
|
 |
deve prestare garanzia, salvo dispensa;
|
|
 |
deve affrontare le spese ordinarie per l’amministrazione,
manutenzione e custodia del bene. Pagare le imposte e canoni, rendite
fondiarie e altri pesi che gravano sul reddito.
|
L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario
le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia, secondo
unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo:
«riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il
rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale,
argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta».
Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel concetto di
riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale,
a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono
nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della
cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto
dalla cosa medesima.
Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie
siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione, esse sono a carico dell’usufruttuario.
indietro
Per
legge le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del
bilancio secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando
all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo la natura
di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non
abbia provveduto a individuarli.
Il
condominio è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in
ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario
(Cass. 23291/2006).
indietro
"L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa. L'indennità si deve
corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti..." (art. 985 C.C.)
indietro
Per quanto riguarda la partecipazione a deliberazioni concernenti le
riparazioni relative ad un edificio in condominio, il relativo diritto di
voto spetta:
 | all’usufruttuario nel caso di
riparazioni attinenti all’ordinaria manutenzione
|
 | al nudo proprietario nel caso di opere di
innovazione, ricostruzione o straordinaria manutenzione (art. 67 disp.att.c.c.)(Cass.
90/10611).
|
|