L’uso ed il possesso
esclusivo, pacifico ed ininterrotto di una parte comune dell’edificio per almeno
vent’anni, fa’ acquisire al possessore il diritto di proprietà a continuare ad
usare la cosa comune divenuta sua, grazie al meccanismo dell’usucapione.
Anche una parte comune dell'edificio condominiale, ove
sia suscettibile di possesso esclusivo, può essere oggetto di usucapione
in favore di taluno dei condomini, e quindi sottratta al regime della comunione,
purché l'utilizzazione da parte di un compartecipante sia tale da determinare un
mutamento del titolo del possesso, in presenza di atti integranti un
comportamento durevole; tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo
domini sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui (Cass.
civ. 3236/1984).
Il godimento del ben comune può essere invocato dal
comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo
quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al "corpus"
che all'animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui
(Cass. civ. 6382/1999).
Il comproprietario può usucapire la proprietà esclusiva
della cosa comune solo possedendola, "animo domini",
per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di
un godimento comune, come nel caso in cui la cosa venga attratta nella sua sfera
di materiale ed esclusiva disponibilità mediante un'attività che valga,
comunque, ad escludere il concorrente compossesso degli altri comproprietari
(Cass. civ. 5640/1995).