Usucapione P.comuni
 

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L'Usucapione delle Parti Comuni

L’uso ed il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto di una parte comune dell’edificio per almeno vent’anni, fa’ acquisire al possessore il diritto di proprietà a continuare ad usare la cosa comune divenuta sua, grazie al meccanismo dell’usucapione.

Anche una parte comune dell'edificio condominiale, ove sia suscettibile di possesso esclusivo, può essere oggetto di usucapione in favore di taluno dei condomini, e quindi sottratta al regime della comunione, purché l'utilizzazione da parte di un compartecipante sia tale da determinare un mutamento del titolo del possesso, in presenza di atti integranti un comportamento durevole; tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini sulla cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui (Cass. civ. 3236/1984).

Il godimento del ben comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al "corpus" che all'animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui (Cass. civ. 6382/1999).

Il comproprietario può usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune solo possedendola, "animo domini", per il tempo necessario, in modo inconciliabile con la possibilità di fatto di un godimento comune, come nel caso in cui la cosa venga attratta nella sua sfera di materiale ed esclusiva disponibilità mediante un'attività che valga, comunque, ad escludere il concorrente compossesso degli altri comproprietari (Cass. civ. 5640/1995).