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Il Parlamento ha recentemente approvato un provvedimento che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (cioè a partire dal 28/08/2004) uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare ( o da ultimare, privi ancora del certificato di agibilità).
Tra i contenuti della nuova norma ci dovrà essere, tra l’altro, un’equa ed adeguata tutela dei diritti dell’acquirente derivanti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire.
La novità più rilevante del provvedimento, tuttavia, è la previsione dell'obbligo, da parte del costruttore, di rilasciare e consegnare all’acquirente, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto, una fideiussione di importo pari alle somme che complessivamente ha riscosso o deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione (escluse quelle che devono essere erogate da un eventuale istituto di credito).
Nella tabella che segue si indicano con più precisione gli elementi distintivi dei soggetti che intervengono nella compravendita immobiliare:
Acquirente :
La persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto (compreso quello di leasing), che abbia per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, o chi, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Costruttore :
L'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto (compreso quello di leasing), che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.

 

La suindicata fideiussione dovrà essere rilasciata da una banca, da un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato. La garanzia fideiussoria dovrà, inoltre, prestarsi a copertura, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi (casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita.
E’ inoltre previsto un inasprimento delle tutele per vizi e difformità riscontrate sull’immobile, essendo in previsione per il costruttore l'obbligo di fornire garanzie per il risarcimento conseguente a vizi manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo.
 
Sempre a tutela dell’acquirente, infine, sarà istituito un Fondo di solidarietà a beneficio di chi, a seguito dell'insolvenza del costruttore, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della legge, dichiari di aver subito una perdita (somme versate o ogni altro bene eventualmente corrisposto, oltre al mancato conseguimento della proprietà) a seguito di una situazione di crisi del costruttore.
 
Infine, i decreti oggetto di delega dovranno disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare l’indicazione analitica di:
-  caratteristiche tecniche della costruzione;
- 
tipologia dei materiali impiegati;
- 
modalità e le fasi di esecuzione;
-  modalità e i tempi di pagamento del prezzo, esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli;
-   estremi del permesso di costruire, planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo.

 

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modulo di richiesta. Ultimo aggiornamento: 14 April, 2011.