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CONTRATTO
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.431
Il/La
Sig./Soc. (1) <nome
e cognome e dati>
di seguito denominato/a locatore <denominazione>
(assistito/a da (3)
<denominazione>
in persona di <nome e cognome>
)
CONCEDE
IN LOCAZIONE
al/alla
Sig. (1) <nome
e cognome e dati>
di
seguito denominato/a conduttore <denominazione>
identificato/a
mediante (2) <denominazione>
(assistito/a
da (3) <nome
e cognome>
in
persona di <nome e cognome>.)
che
accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via
<via>
n. civico <num. civico>
piano <piano>
scala <scala>
int. <interno>
composto di n. <num. vani>
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o
meno, ecc.: indicare quali) <accessori>.
non
ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai
contraenti.
TABELLE
MILLESIMALI
Proprietà
<proprietà>
riscaldamento <riscaldamento>
acqua <acqua>
altre <altre informazioni>.
COMUNICAZIONE
ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE
FISCALE del locatore <codice
fiscale>
ESTREMI
CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE <estremi
catastali>
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI <documentazione>
CERTIFICATO
DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA <certificato
di collaudo>
La
locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) il
contratto è stipulato per la durata di mesi <num.
mesi> (4)
dal <data>
al <data>
allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza
bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto
previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data <data>,
dall'art. <articolo>
del decreto del Ministro dei lavori pubblici e finanze, n. <numero>
del <data>,
dall'art. <articolo>
dell'Accordo <accordo>
tra <nomi>
depositato il <data>
presso il Comune di <comune>
il <data>
dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del
contratto: <dichiarazione>
;
2) il
locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della
dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di
natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al
conduttore nel termine di giorni <num.
giorni> prima della scadenza del
contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno
delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto
si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 431/1998.
In ogni
caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in
cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente
dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, legge
n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;
3) ai
sensi di quanto previsto dall'art. <articolo>
dell'Accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente
locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente
ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i <numero
mesi max> mesi per il seguente motivo <indicare
il motivo> che documenta allegando al
presente contratto <indicare il
contratto> ;
4) nel
caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal
contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno 3 mesi prima;
5)
l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile
abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui
conviventi: <utilizzo immobile>.
Per la
successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte
costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
6) il
conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in
parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del
contratto;
7) il
canone annuo di locazione è stabilito in lire <importo
lire> /euro <importo
euro>,
OVVERO
(per
le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni
capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall'accordo di cui
al punto 1) è convenuto in lire <importo
lire> /euro <importo
euro>, che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico
bancario ovvero <modalità di
pagamento> in n. <num.
rate> rate eguali anticipate di lire <importo
lire> ciascuna, scadenti il <data
scadenza>
Tale
canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione
dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. <articolo>
dell'accordo di cui al punto 1) <determinazione
canone>, ovvero dall'art. <articolo>
del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il
Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n.
431/1998;
8) il
pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori
non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,
per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di
quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392;
9) il
conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al
locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli
stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
10) il
conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e
di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in
consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da
quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a
riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui
l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del
danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento
dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della
consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come
si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere
comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello
stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai
sensi del'art. 1590 c.c. di quanto segue <oggetto
verbale di consegna> ovvero come da
allegato Verbale di Consegna;
11) il
conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria
o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti
esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
12) il
conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità
per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei
dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli
dei servizi;
13) a
garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto,
il conduttore versa/non versa
al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso,
quietanza) una somma di lire <importo
lire> / euro <importo
euro> pari a <num.
mensilità> mensilità del canone, non
imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che
saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il
deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine
della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE
FORME DI GARANZIA
<altre
forme di garanzia>
14) per
gli oneri accessori le parti faranno applicazione della 'Tabella oneri
accessori' allegata all'Accordo di cui al punto 1).
In ogni
caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto
esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua
nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle
forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura
del 90%.
Il
pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro
due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o
l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni
sindacali.
In una
col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore
verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
15) il
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di
intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si
applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso
(e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del
Codice Civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre
conduttori;
16) il
conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente
dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di
inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna
individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge;
17) nel
caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore
dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla
settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi,
oppure con le seguenti modalità: <modalità>;
18) il
locatore concede/o non concede
il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile
locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392;
19) le
spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute
conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il
locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia
al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari
alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del
contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la
stipula del presente contratto;
20) a
tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli
atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore
elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi
o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è
situato l'immobile locato;
21)
qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non
può essere provata, se non mediante atto scritto;
22) il
locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col
rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
23) per
quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso
rinvio alla Convenzione Nazionale ex art. 4, comma 1, legge n. 431/1998
del <data>,
al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/1998 del <data>,
all'Accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui
all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998 emanato il <data>
) alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n.
392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti
ed agli usi locali;
24) le
parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che
dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del
presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale
paritetica istituita tra <nomi>
nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 1);
25)
altre pattuizioni <altre
pattuizioni>
Letto, approvato e sottoscritto
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lì .............................
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Il
locatore
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Il
conduttore
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A mente dell’art.1342,
secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i
patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13),
15), 16), 20), 21), 22) e 25).
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Il
locatore
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Il
conduttore
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SOTTOSCRIVONO IN SEGNO
DELLA PRESTATA ASSISTENZA
I rappresentanti
sindacali
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