Testamento
 

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L’art. 587 c.c. stabilisce che: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.”

Il  testamento è un atto solenne, che richiede la forma scritta.

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento è poi l'unico mezzo possibile per chiunque di disporre del proprio patrimonio, per il tempo in cui non vivrà più.

Il testamento può essere revocato in ogni momento dal testatore. 

 

Art. 601 C.C. Forme (di testamento)
Le forme ordinarie di testamento sono:
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il testamento olografo
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il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio può essere  pubblico o segreto.

 

Il testamento Olografo:     

I requisiti del testamento olografo sono tre:

  1. l'autografia,
  2. la data e
  3. la sottoscrizione.
 
Il testatore non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo,  può depositarlo dove preferisce (per es. in una cassetta di sicurezza, nasconderlo in casa, o depositarlo da un notaio).

 

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modulo di richiesta. Ultimo aggiornamento: 14 April, 2011.