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PAGINA NON AGGIORNATA
Per i beni caduti in successione, a partire dal
26.10.01, non è più dovuta l'imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela
intercorrente tra il defunto ed i beneficiari (art. 13 L.383/01).
In precedenza, dal 1.1.01 al 25.10.01, l'imposta si applicava esclusivamente sulla parte di valore della quota
spettante a ciascun beneficiario che superava i 180.760 Euro.
Tabella non più valida dal
26.10.01
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Aliquote
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Erede o legatario
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Franchigia
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4%
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Coniuge e parenti in linea retta
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180.760 Euro
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6%
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Altri parenti fino al 4° grado, affini in
linea retta, affini in linea collaterale fino al 3°grado
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180.760 Euro
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8%
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Altri soggetti
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180.760 Euro
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Se il beneficiario
era un discendente in linea retta, minore di età o portatore di handicap,
l'imposta veniva applicata esclusivamente sulla parte del valore della quota che
superava 516.457 Euro.
Per i beni immobili o diritti reali di godimento (usufrutto, uso abitazione,
enfiteusi, superficie) è dovuta l'imposta ipotecaria e
catastale. La base imponibile per le trascrizioni e le volture catastali
non è cambiata con la riforma delle successioni e donazioni. Ufficio
competente per l'applicazione dell'imposta.
L'ufficio del registro redige il certificato di successione e ne richiede la
trascrizione, a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
successione (C.M. 11.7.91, n°37/350346).
 | Imposta
ipotecaria
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L'imposta per la trascrizione del certificato di successione, comprendente
beni immobili, è del 2%. L'imposta minima è di 129,11 Euro, senza tenere conto di eventuali
passività gravanti sugli immobili stessi.
Agevolazione prima casa: si applica la misura
fissa di 129,11 Euro.
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Imposta catastale
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Le volture catastali sono soggette all'imposta del 1%
sul valore dei beni immobili o dei diritti reali di godimento. L'imposta
minima è di 129,11 Euro, senza tenere conto di eventuali
passività gravanti sugli immobili stessi.
Agevolazione prima casa: si applica la misura
fissa di 129,11 Euro.
Terreni agricoli e montani
Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, applicate
in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario, costituiti da terreni
agricoli o montani non può eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi.
Dal 1.1.01 non è più dovuta l'imposta (art. 69, L.343/2000).
La dichiarazione di successione deve essere compilata su appositi stampati
predisposti dal Ministero delle Finanze, va presentata solo nel caso in cui tra
i beni caduti in successione figurino beni immobili o diritti reali su beni
immobili.
In questo caso, in attesa dell'emanazione del decreto di cui ai commi 8 e 11
dello legge n. 342/2000, le modalità da seguire restano quelle tuttora in
vigore così come prescritte dal D.Lgs. n. 346/90.
Inoltre gli eredi e i legatari che hanno presentato la denuncia di successione
contenente beni immobili, sono esonerati dall'obbligo di presentarlo anche nel
comune ove questi si trovano ai fini dell'applicazione dell'ICI. Provvederanno
gli uffici delle entrate competenti a trasmettere copia a ciascun Comune
ove si trovano gli immobili.
La dichiarazione va presentata all'ufficio del
registro nella cui circoscrizione era fissato l'ultima residenza del defunto.
Nell'ipotesi in cui il defunto non aveva la residenza in Italia, la
dichiarazione va presentata del registro, nella cui circoscrizione era fissata
l'ultimo dimora. Qualora questa sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata
all'ufficio del registro di Roma
La dichiarazione va presentata entro sei mesi dall'apertura della
successione.
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