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ACCETTAZIONE TACITA
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Art. 476. Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede.
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L’accettazione si considera
tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua
volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua
qualità di erede
Ad esempio vendita di beni
dell’eredità da parte di chi sa di essere nominato erede. Se il chiamato dona o
vende un immobile o un bene mobile compreso nel patrimonio ereditario: compiendo
questo atto automaticamente diventa erede in quando esplica un’attività che
presuppone necessariamente la volontà di accettare. Infatti, se non fosse erede
non potrebbe ne vendere ne donare quel bene non avendone la proprietà.
Solo accettando l’eredità, e quindi diventando proprietario, può procedere alla
vendita o alla donazione.
Non è considerato atto di accettazione il semplice pagamento di uno o più
debiti del de cuius.
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