Tacita
 

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ACCETTAZIONE TACITA


Art. 476. Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
 

L’accettazione si considera tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede
Ad esempio vendita di beni dell’eredità da parte di chi sa di essere nominato erede. Se il chiamato dona o vende un immobile o un bene mobile compreso nel patrimonio ereditario: compiendo questo atto automaticamente diventa erede in quando esplica un’attività che presuppone necessariamente la volontà di accettare. Infatti, se non fosse erede non potrebbe ne vendere ne donare quel bene non avendone la  proprietà. Solo accettando l’eredità, e quindi diventando proprietario, può procedere alla vendita o alla donazione.
Non è considerato atto di accettazione il semplice pagamento di uno o più debiti del de cuius.