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Chi è il proprietario del suolo e del
sottosuolo ove sorge l'edificio condominiale ?
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini.
Per il combinato disposto
degli art. 840 e 1117 c.c.,
lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza
di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini,
va considerato di proprietà comune, tenuto conto che la proprietà del suolo
si estende al sottosuolo e che quest'ultimo svolge una funzione di sostegno al
fine della stabilità dell'edificio. Ne consegue che il singolo condomino, non
può procedere, senza il consenso degli altri condomini, alla escavazione in
profondità del sottosuolo al fine di ricavare nuovi locali o di ingrandire
quelli esistenti di sua proprietà, giacché, in tal modo, viene a ledere il
diritto di proprietà degli altri condomini su una parte comune dell'edificio
(Cass. civ. 22835/2006).
Il sottosuolo su cui sorge
l'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente dall'art. 1117
c.c., in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno
dei condomini, rientra tra i beni di proprietà comune, tenuto anche conto della
funzione di sostegno che esso svolge per la stabilità del fabbricato; il singolo
condomino non può, pertanto, senza il consenso degli altri condomini, procedere
a scavi del sottosuolo al fine di ricavarne nuovi locali o di ingrandire quelli
esistenti, giacché, con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua
disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà degli altri
condomini sul bene comune (Cass. civ.17141/2006).
È precluso al condomino
disporre, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva o
del consenso unanime degli altri partecipanti al condominio, dello spazio
sottostante al suolo su cui sorge l'edificio, ad esempio procedendo ad
escavazioni in profondità al fine di ricavare nuovi locali o di ingrandire
quelli preesistenti, in quanto il sottosuolo, indipendentemente dalla sua
destinazione, deve considerarsi di proprietà comune (Corte appello Salerno, 25
giugno 2004).
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