Nella babele dei rapporti condominiali, a volte non si capisce neanche se un
certo locale appartiene a Tizio o a Caio, o magari all'intero condominio.
Un dubbio frequente è quello che segue: di chi è il sottotetto? Parliamo del
vano compreso tra il soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano e il tetto
dell'edificio.
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4744
del 14 settembre 2005 del Consiglio Stato: "Il sottotetto di un edificio può
considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando
assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo
dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera
d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da
consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi,
l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel
silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti
comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso
comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo
nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali,
risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune
oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale".
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando
sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia
dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano
rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio
(sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le
scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio
delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
Il sottotetto di un edificio costituisce una pertinenza
dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve la funzione
esclusiva di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità
mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e
caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano
autonomo: in quest'ultima ipotesi, se il sottotetto risulta oggettivamente
destinato, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un
servizio di interesse comune, opera la presunzione di comunione ex art. 1117
c.c. (Cass.4266/1999).
Qualora il regolamento di condominio ponga il divieto
di eseguire qualsiasi intervento che possa interessare la struttura organica, la
stabilità e l'aspetto dell'immobile, deve ritenersi vietato il mutamento di
destinazione del sottotetto da vano inabitabile a vano abitabile (Cass.
312/1999).
La realizzazione di una terrazza con una mansarda o
sottotetto praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente in
sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà previste dall'art.
1127 c.c.(Cass. 146/1993).
Il condomino proprietario d'un sottotetto dell'edificio
condominiale non può, trasformando il sottotetto in civile abitazione,
allacciarlo ai servizi comuni del condominio senza il consenso di tutti gli
altri condomini (Trib. Torino, 22 ottobre 1979).
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