Terreni montani - La proprietà dei fondi rustici con
annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge (L. 3
dicembre 1971, n° 1102), si acquista grazie al possesso continuato per 15 anni;
il termine è ridotto a 5 anni per chi acquista in buona fede i predetti fondi
da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire
la proprietà e sia debitamente trascritto.
Terreni non montani - Tali disposizioni si applicano
anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in Comuni non
classificati montani dalla legge, aventi però un reddito non superiore ai
limiti fissati dalla legge speciale (L. 10 maggio 1976, n° 346).
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni
per la regolarizzazione del titolo di proprietà.