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L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (art. 1159 bis C.C.)

Prevede i termini di:

bullet15 anni usucapione ordinaria
bullet5 anni usucapione abbreviata (come per i beni immobili)

Terreni montani - La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge (L. 3 dicembre 1971, n° 1102), si acquista grazie al possesso continuato per 15 anni; il termine è ridotto a 5 anni per chi acquista in buona fede i predetti fondi da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e sia debitamente trascritto.

Terreni non montani - Tali disposizioni si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in Comuni non classificati montani dalla legge, aventi però un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale (L. 10 maggio 1976, n° 346).

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.