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E' disponibile il nuovo modello di comunicazione per la detrazione del 36% ai
fini Irpef delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione su immobili.
www.agenziaentrate.it/modelli/modelli_vari/ristrutturazione_edlizie.pdf
Il
modulo, con i relativi allegati, deve essere spedito, in busta chiusa, per
raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio
Sparto, 21, c.a.p. 65100
IVA
L’aliquota Iva
applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero è
stabilita nella misura del 10% fino al 31 dicembre 2005. In concreto, si tratta
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L’applicazione
dell’aliquota agevolata si riferisce alle prestazioni di servizi intese nel
loro complesso e si estende, conseguentemente, anche alle forniture delle
materie (prime, sussidiarie e simili), dei semilavorati e degli altri beni
necessari per i lavori, a condizione che non vengano forniti da un soggetto
diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati
direttamente dal committente dei lavori (detti beni non devono costituire una
parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro
dell’intervento).
Per i beni che, invece,
costituiscono una parte significativa di detto valore l’aliquota ridotta si
applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo
dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi. In merito, sono stati
individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la
definizione di “valore significativo”:
· ascensori
e montacarichi;
· infissi
esterni ed interni;
· caldaie;
· videocitofoni;
· apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell’aria;
· sanitari
e rubinetterie da bagno;
· impianti
di sicurezza;
tenendo presente che per
le componenti staccate degli stessi (come, a titolo meramente indicativo, il
bruciatore di una caldaia) fornite nell’ambito di un intervento di recupero si
rende operativo e, quindi, applicabile il trattamento fiscale previsto per la
prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza, sia di componenti
di scarso valore).
Nell’ipotesi in cui la
fornitura comprenda i cosiddetti beni di “valore significativo”, all’atto
della fatturazione è necessario specificare distintamente la parte del valore
dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale quota
che, invece, risulta soggetta all’aliquota Iva ordinaria.
L’aliquota agevolata
del 10% si rende applicabile alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2005,
a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione.
La fattura emessa dal
prestatore d’opera e che, di conseguenza, deve necessariamente fare
riferimento alla prestazione di servizi nel suo complesso, deve rilevare ed
evidenziare anche gli eventuali beni di valore significativo forniti
nell’ambito dell’intervento, in quanto i medesimi possono risultare soggetti
a due diverse aliquote. Si ritiene utile precisare, in ogni caso, che
l’aliquota Iva agevolata del 10% non può trovare applicazione nei riguardi:
- delle
prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero
edilizio, in quanto le medesime, pur connesse in modo indiretto, non hanno per
oggetto la realizzazione materiale e/o concreta dell’intervento;
- delle
prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessioni di beni e
prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore
d’opera).
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