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Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. La guida del Ministero delle Finanze
E' disponibile il nuovo modello di comunicazione per la detrazione del 36% ai fini Irpef delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione su immobili.
  www.agenziaentrate.it/modelli/modelli_vari/ristrutturazione_edlizie.pdf
Il modulo, con i relativi allegati, deve essere spedito, in busta chiusa, per raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21, c.a.p. 65100
IVA
L’aliquota Iva applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero è stabilita nella misura del 10% fino al 31 dicembre 2005. In concreto, si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L’applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alle prestazioni di servizi intese nel loro complesso e si estende, conseguentemente, anche alle forniture delle materie (prime, sussidiarie e simili), dei semilavorati e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori (detti beni non devono costituire una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento).
Per i beni che, invece, costituiscono una parte significativa di detto valore l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi. In merito, sono stati individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di “valore significativo”:
·    ascensori e montacarichi;
·    infissi esterni ed interni;
·    caldaie;
·    videocitofoni;
·    apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
·    sanitari e rubinetterie da bagno;
·    impianti di sicurezza;
tenendo presente che per le componenti staccate degli stessi (come, a titolo meramente indicativo, il bruciatore di una caldaia) fornite nell’ambito di un intervento di recupero si rende operativo e, quindi, applicabile il trattamento fiscale previsto per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza, sia di componenti di scarso valore).
Nell’ipotesi in cui la fornitura comprenda i cosiddetti beni di “valore significativo”, all’atto della fatturazione è necessario specificare distintamente la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale quota che, invece, risulta soggetta all’aliquota Iva ordinaria.
L’aliquota agevolata del 10% si rende applicabile alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2005, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione.
La fattura emessa dal prestatore d’opera e che, di conseguenza, deve necessariamente fare riferimento alla prestazione di servizi nel suo complesso, deve rilevare ed evidenziare anche gli eventuali beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento, in quanto i medesimi possono risultare soggetti a due diverse aliquote. Si ritiene utile precisare, in ogni caso, che l’aliquota Iva agevolata del 10% non può trovare applicazione nei riguardi:
-   delle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto le medesime, pur connesse in modo indiretto, non hanno per oggetto la realizzazione materiale e/o concreta dell’intervento;
-   delle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera).