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Una parte di eredità è riservata a favore dei
parenti più stretti, detti legittimari (art. 536 cc):
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il coniuge;
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i figli, sia naturali, sia legittimi;
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gli ascendenti legittimi.
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Le disposizione testamentarie non possono ledere i diritti dei legittimari.
Questo significa che un genitore, nel testamento, non può disporre a suo
piacimento di tutto il patrimonio. Un figlio quindi non può essere diseredato dal padre.
Il patrimonio ereditario è costituito dalla:
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porzione disponibile
(di questa il
testatore può disporne a favore di chiunque);
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parte indisponibile, detta anche
quota
di riserva o di legittima (di questa il testatore non può dispone,
spetta per legge ai legittimari).
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L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di
legittimari.
In assenza di legittimari, la quota è interamente
disponibile. In assenza di coniuge, ascendenti, discendenti, l'intera quota è
disponibile, il testatore può lasciare tutto a chi desidera. Se ad esempio sono
presenti solo due fratelli il testatore può decidere di non lasciare nulla ad
uno e tutto all'altro. I fratelli non sono legittimari.
A questa disciplina sono soggetti non solo i testamenti, ma anche gli atti di
donazione.
Se il defunto, tramite donazioni e/o testamento, ha disposto dei suoi beni
per un ammontare superiore alla porzione disponibile, i legittimari possono
chiedere al magistrato di ridurre le disposizioni testamentarie e/o le
donazioni. L'azione di riduzione può essere esercitata entro il termine di 10
anni dal momento dell'apertura della successione.
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