Reg. contrattuale
 

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Il regolamento di tipo contrattuale è quello predisposto dal costruttore dell'immobile prima della vendita dei singoli appartamenti. 
È richiamato e a volte anche allegato negli atti di acquisto di ciascun appartamento.
Chi compra casa lo deve leggere e approvare. E farebbe bene a leggerlo con attenzione. Al momento del rogito il regolamento viene integralmente accettato Se ne accettano tutte le obbligazioni.
Il regolamento contrattuale può contenere vere e proprie limitazioni e vincoli al diritto di proprietà dei singoli. Dispone inoltre le regole per l'uso delle parti comuni, l'amministrazione condominiale, la suddivisione delle spese, la tutela del decoro dell'edificio.
Cambiare il regolamento contrattuale non è semplice: occorre che tutti - proprio tutti - i proprietari siano d'accordo e approvino la modifica per iscritto, firmando il documento.
Se il regolamento incide sui diritti di proprietà, le firme devono essere autenticate da un notaio, che provvederà anche alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari del regolamento modificato.
modelli di lettera condominio
Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).
Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario (ed unico) proprietario dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso, e non nel periodo antecedente tale predisposizione, ancorché nell'atto di acquisto sia previsto l'obbligo di rispettare il regolamento da redigersi in futuro, mancando, in tal caso, uno schema negoziale definitivo, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto del contratto; in questa ultima ipotesi, pertanto, il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente alla sua redazione, quest'ultimo vi presti volontaria adesione (Cass. Civ. 856/2000).
Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario non è vincolante per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso, ancorché nell'atto si siano impegnati a rispettare il regolamento ancora da redigersi (Cass. Civ. 9591/1991).

 

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