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Il regolamento
di tipo contrattuale è quello predisposto dal costruttore dell'immobile prima della
vendita dei singoli appartamenti.
È richiamato e a volte anche allegato negli atti di acquisto di ciascun
appartamento.
Chi compra casa lo deve leggere e approvare. E farebbe bene a leggerlo con
attenzione. Al momento del rogito il regolamento viene integralmente accettato
Se ne accettano tutte le obbligazioni.
Il regolamento contrattuale può contenere vere e proprie limitazioni e vincoli
al diritto di proprietà dei singoli. Dispone inoltre le regole per l'uso delle
parti comuni, l'amministrazione condominiale, la suddivisione delle spese, la
tutela del decoro dell'edificio.
Cambiare il regolamento contrattuale non è semplice: occorre che tutti -
proprio tutti - i proprietari siano d'accordo e approvino la modifica per
iscritto, firmando il documento.
Se il regolamento incide sui diritti di proprietà, le firme devono essere
autenticate da un notaio, che provvederà anche alla trascrizione nei pubblici
registri immobiliari del regolamento modificato.

Le clausole dei regolamenti
condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale
ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché
quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i
condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole
limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero
attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre,
qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura
regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale
possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una
deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima
natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche
da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136,
comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).
Il regolamento di
condominio edilizio predisposto dall'originario (ed unico) proprietario
dell'edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità
immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto)
nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva
alla predisposizione del regolamento stesso, e non nel periodo antecedente
tale predisposizione, ancorché nell'atto di acquisto sia previsto l'obbligo
di rispettare il regolamento da redigersi in futuro, mancando, in tal caso,
uno schema negoziale definitivo, suscettibile di essere compreso per comune
volontà delle parti nell'oggetto del contratto; in questa ultima ipotesi,
pertanto, il regolamento può vincolare l'acquirente solo se, successivamente
alla sua redazione, quest'ultimo vi presti volontaria adesione (Cass. Civ.
856/2000).
Il regolamento di
condominio predisposto dall'originario unico proprietario non è vincolante
per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della
predisposizione del regolamento stesso, ancorché nell'atto si siano
impegnati a rispettare il regolamento ancora da redigersi (Cass. Civ.
9591/1991).

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