Art. 2934 c.c. : Estinzione dei
diritti. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare
non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti
indicati dalla legge.
All'usucapione corrisponde la prescrizione (art. 2934 c.c.),
cioè il decadimento di quel certo diritto a causa del mancato esercizio di esso
per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
La prescrizione si può interrompere con la notificazione
dell'atto con il quale si inizia un giudizio ... (art. 2943 c.c.).
Pertanto il proprietario, prima che il suo diritto cada in prescrizione,
ovvero, prima che il terzo acquisisca il diritto per l'usucapione, può
intraprendere un'azione di difesa contro quest'ultimo; può rivendicare la cosa
da chiunque la possegga o la detenga (azione di rivendicazione, art. 948 C.C.).