Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti si dice
che è un "piccolo condominio".
Per il piccolo condominio gli articoli del Codice Civile, a partire dal 1136,
sono inapplicabili (relativi alla costituzione
dell'assemblea e alla validità delle relative delibere), si applicano però gli
articoli della comunione in generale art. 1105 e 1106.
Contrasti tra i condomini
Nel caso ci sia contrasto tra i due partecipanti è non si possa
arrivare ad un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria
per superare le conflittualità.
"...se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore".
Convocazione assemblea
Anche nel piccolo condominio, come nel condominio in generale, non
sono prescritte particolari formalità per convocare l'assemblea, ma è pur
sempre necessario che tutti i compartecipanti siamo stati posti in grado di
conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione
costituisce un requisito essenziale per la validità dell'assemblea. Non vale un
semplice avvertimento o la necessità di fare dei lavori (cass. 25.06.91 n.
7126).
Nell'ipotesi di condominio
composto di due solo partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le
spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune
devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale
convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce
valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro
condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio
anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza
ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari (Cass. 8876/2000).
Spese sostenute da
un solo proprietario nell'interesse comune.
Nel caso di
edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto
"condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle
parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall'art. 1134 c.c.,
da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti,
e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione
non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella
suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c., il quale ha subordinato il diritto al
rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza
degli altri condomini (Cass. 2046/2006).
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