Piccolo condominio
 

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Assemblea bifamilare

 

Il PICCOLO CONDOMINIO

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Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti si dice che è un "piccolo condominio".
Per il piccolo condominio gli articoli del Codice Civile, a partire dal 1136, sono inapplicabili (relativi alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle relative delibere), si applicano però gli articoli della comunione in generale art. 1105 e 1106. 
Contrasti tra i condomini
Nel caso ci sia contrasto tra i due partecipanti è non si possa arrivare ad un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria per superare le conflittualità.
"...se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".
Convocazione assemblea
Anche nel piccolo condominio, come nel condominio in generale, non sono prescritte particolari formalità per convocare l'assemblea, ma è pur sempre necessario che tutti i compartecipanti siamo stati posti in grado di conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione costituisce un requisito essenziale per la validità dell'assemblea. Non vale un semplice avvertimento o la necessità di fare dei lavori (cass. 25.06.91 n. 7126).
Vedi l'assemblea nella bifamiliare

Nell'ipotesi di condominio composto di due solo partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari (Cass. 8876/2000).

Spese sostenute da un solo proprietario nell'interesse comune.
Nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini (il cosiddetto "condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall'art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c., il quale ha subordinato il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini (Cass. 2046/2006).