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Il testamento olografo



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Art. 602
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Il testamento olografo, è il testamento scritto di proprio pugno dal testatore. Uniformandosi ad esso, è possibile disporre la successione dei propri beni in modo corretto, evitando complicazioni di carattere legale ai congiunti.
Diciamo subito che, per evitare gli inconvenienti predetti, è sempre bene dichiarare la volontà molto semplicemente, sia per quanto concerne la forma dello scritto, sia per il contenuto.
Il testamento olografo deve essere scritto interamente di proprio pugno, datato (indicando giorno, mese ed anno) e firmato. Può essere steso su qualsiasi tipo di carta.
Il testamento deve essere scritto interamente di mano del testatore.
Il testamento scritto anche in minima parte da un'altra persona o scritto a macchina è senz'altro nullo. E’ anche nullo quello scritto da una terza persona, che abbia guidato la mano del testatore, incapace di scrivere da solo.
La persona da beneficare va indicata con precisione; è nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l'arbitrio di determinare la quota di eredità, l'oggetto o la quantità del bene da assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro l'ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare.
Evitare di lasciare una qualche cosa con l'obbligo di non venderla (sarebbe nulla la disposizione).
Si ricorda che il testamento va trascritto (ed a ciò provvede il notaio dopo la pubblicazione) soltanto quando le disposizioni in esso contenute riguardano i beni immobili.

Deposito

Il testatore non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo,  può depositarlo dove preferisce (per es. in una cassetta di sicurezza, nasconderlo in casa, o depositarlo da un notaio).

Numero copie

Il testamento olografo può essere facilmente sottratto o smarrito, per evitare ciò e per essere sicuri che le proprie ultime volontà arrivino ai destinatari, è buona precauzione fare il testamento in due o più originali (tutti assolutamente identici tra loro, datati e firmati dal testatore e naturalmente da questo integralmente manoscritti - non sono valide fotocopie anche se firmate in originale), da conservare in luoghi diversi e preferibilmente affidati (in busta chiusa sigillata) a persone di fiducia diverse.

Affinché un testamento olografo possa considerarsi valido è necessaria la sussistenza indefettibile e congiunta di tutti i requisiti previsti dall'art. 602 c.c. ivi compresa la sottoscrizione; in difetto di tale ultimo requisito la conseguenza che ne deriva è la nullità del testamento sancita perentoriamente dall'art. 606 c.c. (Tribunale Salerno, sez. II, 21 settembre 2004).

Il testamento olografo redatto da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da quest'ultimo è nullo per carenza di uno dei fondamentali requisiti previsti dall'art. 602 c.c. e cioè l'autografia (Tribunale Salerno, 01 marzo 2004).

Nel testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testatore deve essere apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui la firma sia apposta a margine della scheda, prima dell'indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia spazio sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva voluntas del testatore sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili (Cass. 25275/2007).

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il principio utile per inutile non "vitiatur" (Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458).

Quando nel testamento olografo la sottoscrizione apposta dal testatore risulta apocrifa, la falsità dell'atto di ultima volontà, col difetto del requisito dell'olografia, comporta, ai sensi dell'art. 606 c.c., la dichiarazione di nullità dello stesso e la conseguente apertura della successione legittima (Tribunale Salerno, 04 maggio 2004).

Le norme secondo cui, a pena di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione va apposta alla fine delle disposizioni di ultima volontà devono essere interpretate valutando le particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui la firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere la funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela (Cass. 16186/2003).

È valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza) (Cass. 32/1992).

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc. (Cass. 1112/1980).