Il testamento olografo, è il testamento scritto di
proprio pugno dal testatore. Uniformandosi ad esso, è possibile disporre
la successione dei propri beni in modo corretto, evitando complicazioni
di carattere legale ai congiunti.
Diciamo subito che, per evitare gli inconvenienti
predetti, è sempre bene dichiarare la volontà molto semplicemente, sia
per quanto concerne la forma dello scritto, sia per il contenuto.
Il testamento olografo deve essere scritto interamente
di proprio pugno, datato (indicando giorno, mese ed anno) e firmato.
Può essere steso su qualsiasi tipo di carta.
Il testamento deve
essere scritto interamente di mano del testatore.
Il testamento scritto
anche in minima parte da un'altra persona o scritto a macchina è
senz'altro nullo. E’ anche nullo quello scritto da una terza persona, che
abbia guidato la mano del testatore, incapace di scrivere da solo.
La persona da beneficare va indicata con precisione;
è nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l'arbitrio di
determinare la quota di eredità, l'oggetto o la quantità del bene da
assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro
l'ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare.
Evitare di lasciare una qualche cosa con l'obbligo di
non venderla (sarebbe nulla la disposizione).
Si ricorda che il testamento va trascritto (ed a ciò
provvede il notaio dopo la pubblicazione) soltanto quando le
disposizioni in esso contenute riguardano i beni immobili.
Deposito
Il testatore non è obbligato a comunicare
a nessuno di avere fatto un testamento olografo, può depositarlo
dove preferisce (per es. in una cassetta di sicurezza, nasconderlo in
casa, o depositarlo da un notaio).
Numero
copie
Il testamento olografo può
essere facilmente sottratto o smarrito, per evitare ciò e per essere
sicuri che le proprie ultime volontà arrivino ai destinatari, è buona
precauzione fare il testamento in due o più originali (tutti
assolutamente identici tra loro, datati e firmati dal testatore e
naturalmente da questo integralmente manoscritti - non sono
valide fotocopie anche se firmate in originale), da conservare in luoghi
diversi e preferibilmente affidati (in busta chiusa sigillata) a persone
di fiducia diverse.

Affinché un testamento
olografo possa considerarsi valido è necessaria la sussistenza
indefettibile e congiunta di tutti i requisiti previsti dall'art. 602
c.c. ivi compresa la sottoscrizione; in difetto di tale ultimo requisito
la conseguenza che ne deriva è la nullità del testamento sancita
perentoriamente dall'art. 606 c.c. (Tribunale Salerno, sez. II, 21
settembre 2004).
Il testamento olografo
redatto da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da quest'ultimo
è nullo per carenza di uno dei fondamentali requisiti previsti dall'art.
602 c.c. e cioè l'autografia (Tribunale Salerno, 01 marzo 2004).
Nel testamento olografo, ai
sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testatore deve essere
apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità
per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il
testamento olografo in cui la firma sia apposta a margine della scheda,
prima dell'indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia
spazio sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva voluntas del
testatore sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni
inderogabili (Cass. 25275/2007).
La validità del testamento
olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia non solo della
sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere
l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi,
indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di
una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento),
non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista
sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero
testamento secondo il principio utile per inutile non "vitiatur"
(Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458).
Quando nel testamento
olografo la sottoscrizione apposta dal testatore risulta apocrifa, la
falsità dell'atto di ultima volontà, col difetto del requisito
dell'olografia, comporta, ai sensi dell'art. 606 c.c., la dichiarazione di
nullità dello stesso e la conseguente apertura della successione legittima
(Tribunale Salerno, 04 maggio 2004).
Le norme secondo cui, a pena
di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione va apposta alla fine
delle disposizioni di ultima volontà devono essere interpretate valutando
le particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui
la firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere
la funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle
disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela (Cass. 16186/2003).
È valido il testamento
olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la
collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il
testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di
scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha
confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la
nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore
che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore
chiarezza) (Cass. 32/1992).
Il testamento - olografo o
pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità,
le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si
riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che
questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni,
salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di
regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia
di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi
ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati
catastali, confinazioni ecc. (Cass. 1112/1980).