Nullita
 

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Un testamento è nullo soltanto nel caso di vizi di forma particolarmente gravi quali:

 
• Mancanza della firma (del testatore e/o del notaio);
• Non scritto di pugno dal testatore;
• Testamento reciproco;
• Patti successori.


La nullità del testamento può essere fatta valere da chiunque ed è imprescrittibile, ma è sanabile dopo la morte del testatore con la conferma da parte dell’obbligato, delle disposizioni testamentarie nulle.

Vediamo alcuni esempi di nullità:

Il testamento olografo redatto da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da quest'ultimo è nullo per carenza di uno dei fondamentali requisiti previsti dall'art. 602 c.c. e cioè l'autografia (Tribunale Salerno, 01 marzo 2004).

È nullo il testamento al quale sia apposta una clausola d'inalienabilità relativamente ad un immobile, qualora essa non sia contenuta in convenienti limiti di tempo e se non risponda ad un apprezzabile interesse delle parti (Tribunale Cagliari, 21 settembre 1998).

Nel testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testatore deve essere apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui la firma sia apposta a margine della scheda, prima dell'indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia spazio sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva voluntas del testatore sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili (Cassazione civile , sez. II, 04 dicembre 2007, n. 25275).

È nullo per illiceità della causa il testamento con il quale il "de cuius" diseredi tutti i suoi parenti (non legittimari) di ogni ordine e grado, qualora dall'interpretazione della scheda testamentaria non risulti che il testatore, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare i suoi successibili, abbia inteso - anche implicitamente - attribuire, nel contempo, le proprie sostanze allo Stato (Corte appello Catania, 28 maggio 2003).

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il principio utile per inutile non "vitiatur" (Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458).

Quando nel testamento olografo la sottoscrizione apposta dal testatore risulta apocrifa, la falsità dell'atto di ultima volontà, col difetto del requisito dell'olografia, comporta, ai sensi dell'art. 606 c.c., la dichiarazione di nullità dello stesso e la conseguente apertura della successione legittima (Tribunale Salerno, 04 maggio 2004).

Le norme secondo cui, a pena di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione va apposta alla fine delle disposizioni di ultima volontà devono essere interpretate valutando le particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui la firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere la funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela (Cass. 16186/2003).

È valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza) (Cass. 32/1992).

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc. (Cass. 1112/1980).

La validità di un testamento olografo non è inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di una mano diversa da quella del "de cuius", purché tali correzioni siano inserite in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e allorché l'intervento del terzo non interferisca in qualche modo con la volontà di disporre di chi firma la scheda (Cass. 9905/2009).

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo - peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento) (Cass. 26406/2008).

 

 
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modulo di richiesta. Ultimo aggiornamento: 14 April, 2011.