La nullità del testamento può essere fatta valere da chiunque ed è
imprescrittibile, ma è sanabile dopo la morte del testatore con la conferma
da parte dell’obbligato, delle disposizioni testamentarie nulle.
Vediamo alcuni esempi di nullità:
Il testamento olografo redatto
da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da quest'ultimo è nullo
per carenza di uno dei fondamentali requisiti previsti dall'art. 602 c.c. e
cioè l'autografia (Tribunale Salerno, 01 marzo 2004).
È nullo il testamento al quale
sia apposta una clausola d'inalienabilità relativamente ad un immobile,
qualora essa non sia contenuta in convenienti limiti di tempo e se non
risponda ad un apprezzabile interesse delle parti (Tribunale Cagliari, 21
settembre 1998).
Nel testamento olografo, ai
sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testatore deve essere
apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità
per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il
testamento olografo in cui la firma sia apposta a margine della scheda,
prima dell'indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia spazio
sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva voluntas del testatore
sopperire a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili
(Cassazione civile , sez. II, 04 dicembre 2007, n. 25275).
È nullo per illiceità della
causa il testamento con il quale il "de cuius" diseredi tutti i suoi parenti
(non legittimari) di ogni ordine e grado, qualora dall'interpretazione della
scheda testamentaria non risulti che il testatore, nel manifestare
espressamente la volontà di diseredare i suoi successibili, abbia inteso -
anche implicitamente - attribuire, nel contempo, le proprie sostanze allo
Stato (Corte appello Catania, 28 maggio 2003).
La validità del testamento
olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c. l'autografia non solo della
sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere
l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente
dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola
scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al
riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte
eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il
principio utile per inutile non "vitiatur" (Cassazione civile , sez. II, 07
luglio 2004, n. 12458).
Quando nel testamento olografo
la sottoscrizione apposta dal testatore risulta apocrifa, la falsità
dell'atto di ultima volontà, col difetto del requisito dell'olografia,
comporta, ai sensi dell'art. 606 c.c., la dichiarazione di nullità dello
stesso e la conseguente apertura della successione legittima (Tribunale
Salerno, 04 maggio 2004).
Le norme secondo cui, a pena
di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione va apposta alla fine
delle disposizioni di ultima volontà devono essere interpretate valutando le
particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui la
firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere la
funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle
disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela (Cass. 16186/2003).
È valido il testamento
olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la
collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il
testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di
scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha
confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la
nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che
si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore
chiarezza) (Cass. 32/1992).
Il testamento - olografo o
pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le
indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce,
essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano
comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità,
la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del
testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di
trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare
specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali,
confinazioni ecc. (Cass. 1112/1980).
La validità di un testamento
olografo non è inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano
correzioni ad opera di una mano diversa da quella del "de cuius", purché
tali correzioni siano inserite in una parte diversa da quella occupata dalla
disposizione testamentaria e allorché l'intervento del terzo non
interferisca in qualche modo con la volontà di disporre di chi firma la
scheda (Cass. 9905/2009).
Il testamento olografo
alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia
tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il
testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che
l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un
intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola
parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la
redazione del testamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del
testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso
apocrifo - peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della
destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito
dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta
fosse stato presente al momento della redazione del testamento) (Cass.
26406/2008).