IL NUDO PROPRIETARIO
Al proprietario che resta la sola nuda proprietà si dirà nudo
proprietario.
Il nudo proprietario non
percepisce i redditi dall'immobile, ma ha il vantaggio di non dover pagare
nessuna imposta sull'acquisto: al decesso dell'usufruttuario diventerà pieno
proprietario senza ulteriori spese.
Il nudo proprietario deve pagare
le spese straordinarie e ha diritto di voto alle assemblee condominiali per le
opere di manutenzione straordinaria.
L'USUFRUTTUARIO
L'usufruttuario, ha il
diritto di godere di un bene senza la piena proprietà del bene.
L'usufruttuario oltre a
godere del bene per tutta la via, può anche concedere l'immobile in
locazione, percependone interamente il canone. La durata di un eventuale
contratto di locazione non può durare oltre i 5 anni dal termine
dell'usufrutto.
L'usufruttuario non può
cambiare la destinazione d'uso.
All'usufruttuario spettano
le spese di manutenzione ordinarie. L'usufruttuario ha diritto di
voto alle assemblee condominiali per le delibere di ordinaria
amministrazione.
Tutti gli oneri fiscali
(IRPEF e ICI) sono a carico dell'usufruttuario, il quale deve accollarsi
anche le imposte di compravendita.
Art. 981 - Contenuto del diritto di usufrutto.
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve
rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i
limiti stabiliti in questo capo (1060, 2352)(1).
Art. 982 - Possesso della cosa.
L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso
della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo
1002.
Art. 985 - Miglioramenti.
L’usufruttuario ha diritto a
un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della
restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della
spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei
miglioramenti.
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che
il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto
ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
Art. 986 - Addizioni.
L’usufruttuario può eseguire
addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa
farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca
ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta
all’usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l’importo della
spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e
costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative
ai miglioramenti.
Art. 999 - Locazioni
concluse dall’usufruttuario.
Le locazioni concluse
dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto,
purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa
anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio
dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e,
trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o
triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo
in cui cessa l’usufrutto.