Nudo Proprietario
 

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La piena proprietà può essere scissa in :
bulletnuda proprietà;
bulletusufrutto.

IL NUDO PROPRIETARIO

Al proprietario che resta la sola nuda proprietà si dirà nudo proprietario.

Il nudo proprietario non percepisce i redditi dall'immobile, ma ha il vantaggio di non dover pagare nessuna imposta sull'acquisto: al decesso dell'usufruttuario diventerà pieno proprietario senza ulteriori spese.

Il nudo proprietario deve pagare le spese straordinarie e ha diritto di voto alle assemblee condominiali per le opere di manutenzione straordinaria.

L'USUFRUTTUARIO

L'usufruttuario, ha il diritto di godere di un bene senza la piena proprietà del bene.

L'usufruttuario oltre a godere del bene per tutta la via, può anche concedere l'immobile in locazione, percependone interamente il canone. La durata di un eventuale contratto di locazione non può durare oltre i 5 anni dal termine dell'usufrutto.

L'usufruttuario non può cambiare la destinazione d'uso.

All'usufruttuario spettano le spese di manutenzione ordinarie. L'usufruttuario  ha diritto di voto alle assemblee condominiali per le delibere di ordinaria amministrazione.

Tutti gli oneri fiscali (IRPEF e ICI) sono a carico dell'usufruttuario, il quale deve accollarsi anche le imposte di compravendita.

 

Art. 981 - Contenuto del diritto di usufrutto.

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo (1060, 2352)(1).

Art. 982 - Possesso della cosa.

L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.

Art. 985 - Miglioramenti.

L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia
.

Art. 986 - Addizioni.

L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

Art. 999 - Locazioni concluse dall’usufruttuario.

Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.