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La vigente normativa fiscale prevede che:
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gli interessi passivi;
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gli oneri accessori;
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derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati
per l’acquisto di un immobile possono essere portati in detrazione nella
misura del 19% solo se si riferiscono all’acquisto dell’abitazione
principale, vale a dire l’abitazione nella quale il contribuente e/o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
L’importo massimo complessivo di spesa su cui
applicare la detrazione è di 3.615,20 euro: in pratica, essa non può essere
superiore a 686,89 euro (19% di 3.615,20). In caso di mutuo cointestato a più
soggetti, il tetto massimo di spesa sul quale determinare la detrazione deve
essere suddiviso fra tutti ed, eventualmente, riferito a più contratti di mutuo
stipulati per l’acquisto.
Tra gli oneri accessori si comprendono:
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l’intero importo delle maggiori somme corrisposte
a causa delle variazioni del cambio di valuta;
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la commissione spettante agli istituti per la loro
attività di intermediazione;
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gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione
o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale
prestato);
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la cosiddetta “provvigione” per scarto
rateizzato;
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le spese di istruttoria, notarili e di perizia
tecnica, tenendo in considerazione che le spese notarili comprendono sia l’onorario
del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle
sostenute per il contratto di compravendita), sia gli oneri sostenute dal
notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la
cancellazione dell’ipoteca.
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Non determinano, invece, il diritto alla
detrazione:
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gli interessi pagati a seguito di aperture di
credito bancarie o di cessione di stipendio; e, in generale:
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gli interessi derivanti da tipi di finanziamento
diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia
ipotecaria su immobili.
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Nell’ipotesi di mutuo eccedente il costo sostenuto
per l’acquisto dell’immobile, comprensivo:
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delle spese notarili; e:
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degli altri oneri accessori;
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l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare
del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile
indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente
documentati, connessi con l’operazione di acquisto.
La detrazione del 19 % per l’acquisto dell’abitazione
principale spetta a condizione che:
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l’unità immobiliare o l’immobile sia adibito
ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
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sussista tale condizione di dimora abituale nel
periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (ad eccezione
delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro);
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l’acquisto dell’immobile avvenga entro un anno
antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo
ipotecario.
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Questo significa che si può prima acquistare ed entro
un anno sottoscrivere il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto
di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.
In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i
coniugi, la detrazione spetta al coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico
in relazione ad entrambe le quote, a condizione che il mutuo sia stato stipulato
a partire dal 1993.
Per il personale:
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delle Forze Armate; e/o:
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delle Forze di Polizia;
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non è necessario il requisito della dimora abituale
relativamente ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’unica
abitazione di proprietà.
La detrazione, inoltre, spetta nei periodi e nelle
seguenti ipotesi:
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dalla data in cui l’immobile è adibito ad
abitazione principale e, comunque, entro due anni dall’acquisto, se l’immobile
è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa
concessione edilizia o da un atto equivalente;
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nel caso di acquisto di un immobile locato se,
entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto
d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un
anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
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al contribuente acquirente e intestatario del
contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione
principale di un familiare;
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al contribuente che cambia la propria dimora per
motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a
condizione che l’immobile non sia affittato.
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