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Ristrutturazione

 

La vigente normativa fiscale prevede che: 
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gli interessi passivi;
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gli oneri accessori; 
derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per l’acquisto di un immobile possono essere portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono all’acquisto dell’abitazione principale, vale a dire l’abitazione nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
Vedi le agevolazioni per i Mutui per la ristrutturazione
L’importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro: in pratica, essa non può essere superiore a 686,89 euro (19% di 3.615,20). In caso di mutuo cointestato a più soggetti, il tetto massimo di spesa sul quale determinare la detrazione deve essere suddiviso fra tutti ed, eventualmente, riferito a più contratti di mutuo stipulati per l’acquisto. 
Tra gli oneri accessori si comprendono: 
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l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta; 
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la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione; 
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gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); 
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la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato; 
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le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, tenendo in considerazione che le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita), sia gli oneri sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. 
Non determinano, invece, il diritto alla detrazione: 
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gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie o di cessione di stipendio; e, in generale: 
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gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. 
Nell’ipotesi di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo: 
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delle spese notarili; e: 
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degli altri oneri accessori; 
l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto.
La detrazione del 19 % per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che: 
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l’unità immobiliare o l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto; 
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sussista tale condizione di dimora abituale nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (ad eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro); 
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l’acquisto dell’immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. 
Questo significa che si può prima acquistare ed entro un anno sottoscrivere il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. 
In caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, la detrazione spetta al coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico in relazione ad entrambe le quote, a condizione che il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993. 
Per il personale: 
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delle Forze Armate; e/o: 
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delle Forze di Polizia; 
non è necessario il requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’unica abitazione di proprietà. 
La detrazione, inoltre, spetta nei periodi e nelle seguenti ipotesi: 
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dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e, comunque, entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente; 
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nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
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al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare; 
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al contribuente che cambia la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’immobile non sia affittato.
 
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modulo di richiesta. Ultimo aggiornamento: 14 April, 2011.