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L’eventuale mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che, in ogni caso, deve necessariamente risultare impugnata nel termine di trenta giorni decorrenti: - per i condomini assenti, dalla comunicazione; e: - per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione; in quanto, in caso contrario, la medesima si deve ritenere valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cassazione. 4806/2005). L'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza per rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito onde poter comunicare a tutti l'avviso di convocazione |