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Contratto libero, durata
La durata minima della
locazione è di anni 4 + 4 anni di primo rinnovo obbligatorio.
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Contratto agevolato, durata
La durata minima della
locazione è di anni 3 + 2 anni di primo rinnovo obbligatorio.
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Contratto transitorio, durata
Minimo
un mese, massimo 18 mesi
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Contratto per studenti universitari, durata
Minimo
6 mesi, massimo 3 anni
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Affinché il contratto di locazione abitativa transitoria possa
considerarsi validamente stipulato occorre che lo stesso contenga una
specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e del
conduttore, gravando sul solo locatore l’onere di conferma di tale esigenza
secondo le modalità prescritte (Tribunale Roma, sez. VI, 16 maggio 2006).
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Contratto libero:
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Il canone è pattuito liberamente dalle parti.
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Contratto agevolato, transitorio, per studenti universitari:
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Il
canone deve deve essere compreso entro limiti minimi e massimi, determinati
sulla base di accordi raggiunti in sede locale.
La disdetta deve essere inviata
6 mesi prima
della scadenza del contratto.
La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
In caso di di mancato, o tardivo, invio della disdetta
il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 4 anni.
Quando si tratti di negare il rinnovo alla
prima
scadenza, nella lettera di disdetta deve essere riportato chiaramente il motivo
del mancato rinnovo. Pena la nullità.
La disdetta del contratto da
parte del locatore è disciplinata dall'art. 3 della Legge 431/98:
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del
rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di
almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei
figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed
idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile
sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma
di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel
contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente
adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui
al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di
procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del
rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare
con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile.
Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il
motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al
conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di
dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di
cui al comma 3.
Vedere anche le sentenze:
Qualora le parti abbiano sottoscritto un contratto di locazione
manifestando espressamente e chiaramente la loro volontà di regolare il
rapporto di locazione nei termini e modi previsti dall'art. 2, comma 1, l.
n. 431/1998, l’eventuale disdetta comunicata dal locatore – alla prima
scadenza contrattuale – non motivata ai sensi dell’art. 3 L. 431/98, è priva di effetti e, pertanto, il contratto di locazione si rinnova
automaticamente tra le parti (Trib. Bari 163/01.02.2007).
La circostanza che, nelle more del giudizio, il figlio del locatore si
sia sistemato in un immobile preso in locazione, non fa venir meno lo stato
di urgente ed improrogabile necessità del locatore stesso di destinare il
proprio immobile (locato) al figlio ed alla nuova famiglia, essendo siffatta
sistemazione provvisoria e non determinata da libera scelta, bensì subita
come inconveniente minore rispetto all'alternativa del rinvio a tempo
indeterminato del matrimonio (Cass. 4493/86).
Alla seconda
scadenza (o successive) si applica l'art. 2 della Legge 431/98:
"Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni."
E'
in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata.
Il locatore deve
eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (art. 1576 c.c.).
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore (art. 1610 c.c.).
Piccole riparazioni
a carico dell'inquilino: le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma
dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono
quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da
vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali
(art. 1609 c.c.).
Il locatore è
tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto le riparazioni straordinarie.
Le altre sono a carico dell'affittuario (art. 1621 c.c.).
Quando la cosa
locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è
tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il
conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia
contemporaneamente avviso al locatore (art. 1577 c.c.).
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende
inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del
conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto (art. 1584 c.c.).
Le riparazioni di
piccola manutenzione dipendenti dal deterioramento causato dall'uso sono a
carico del conduttore. Se si rende necessaria una riparazione, e questa non
rientra tra quelle poste a suo carico, è fatto obbligo al conduttore di avvisare
tempestivamente il locatore di questo incombente. Tuttavia, se si tratta di
riparazione urgente, può provvedervi direttamente.
In tema di manutenzione della cosa locata e di
miglioramenti ed addizioni alla stessa, le disposizioni di cui agli art. 1576,
1592 e 1593 sono convenzionalmente derogabili tra le parti.
Cass. civ., sez. III, 20/06/1998, n.6158
La riparazione degli infissi esterni dell'immobile
locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l'art. 1576 c.c. pone
a carico del conduttore, perchè i danni riportati da questi infissi, a meno che
non siano dipendenti da uso anormale dell'immobile, debbono presumersi dovuti al
caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal
locatore che, a norma dell'art. 1575 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa
locata in stato da servire per l'uso convenuto.
Cass. civ., sez. III, 27/07/1995, n.8191
Non rientrano tra le riparazioni di piccola
manutenzione a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c. c. quelle
relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico,
termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile,
atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli
eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa
dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a
caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni
grava sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575, n. 2, c. c., deve mantenere
costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (nella specie,
alla stregua del principio enunciato, la suprema corte ha confermato la
pronuncia dei giudici del merito che aveva posto a carico del locatore le spese
per la riparazione della vaschetta raccoglitrice delle acque di scarico del
bagno escludendo una colpa del conduttore in relazione alla protratta immissione
di detersivi nelle tubature in quanto rientrante nell'uso normale, nonché
considerando la rilevanza della spesa perché l'indicato guasto comportava anche
il rifacimento del pavimento).
Cass. civ., sez. III, 19/01/1989, n.271
Se al momento della
consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo
apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la
risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti
di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della
cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della
consegna (art. 1578 c.c.).
Se i vizi della
cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del
conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la
risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque
rinunzia (art. 1580 c.c.).
Il locatore
risponde anche dei vizi preesistenti nell'immobile ma manifestatisi in epoca
successiva. L'art. 1578 cod. civ., che detta disposizioni relative al caso in
cui, al momento della consegna, la cosa locata sia affetta da vizi che ne
diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, contempla sia
l'ipotesi di vizi già manifestatisi al momento della consegna, sia quella di
vizi preesistenti che però si siano manifestati successivamente. Con riferimento
a quest'ultimi il locatore che vuole sottrarsi alla responsabilità prevista
dall'art. 1578, comma 2, cod. civ. è tenuto a provare di averli ignorati senza
colpa.
Salvo disposizioni
particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità
per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso
del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della
riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei
miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa
grave del conduttore (art. 1592 c.c.).
Il conduttore che
ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della
locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve
pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l'importo della
spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente
(art. 1593 c.c.).
È necessario che il
consenso del locatore si concretizzi in determinate forme affinché il conduttore
sia autorizzato a introdurre un miglioramento nell'immobile locato. La
manifestazione del consenso del locatore non può desumersi da un suo semplice
comportamento di mera tolleranza, bensì deve concretizzarsi in una chiara e non
equivoca espressione di volontà, da cui si deve quindi desumere una vera e
propria esplicita approvazione sulle innovazioni portate dal conduttore.
Il conduttore può
rimuovere le addizioni anche successivamente alla cessazione della locazione.
Questa possibilità è concessa al conduttore anche in un momento successivo la
cessazione della locazione. La legge, nel prevedere il diritto del conduttore di
togliere le addizioni separabili senza danno della cosa locata, non fissa un
termine entro il quale tale diritto deve essere perfezionato.
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