Legittimari
 

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Ai parenti più stretti, detti legittimari, la legge (artt. 536-564 cc) riserva una quota minima di eredità (detta di legittima o di riserva) che spetta loro in ogni caso. 
Il patrimonio ereditario è costituito infatti da una porzione disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente, e da una parte indisponibile, della quale in testatore non può disporre, riservata ai legittimari. 
I legittimari sono: il coniuge, i figli sia naturali che legittimi e gli ascendenti legittimi.