|


| |
Ai
parenti più stretti, detti legittimari, la legge (artt. 536-564 cc)
riserva una quota minima di eredità (detta di legittima
o di riserva) che spetta loro in ogni caso.
Il patrimonio ereditario è costituito infatti da una porzione
disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente, e da
una parte indisponibile, della quale in
testatore non può disporre, riservata ai legittimari.
I legittimari sono: il coniuge, i figli sia
naturali che legittimi e gli ascendenti legittimi.
|
|