In
mancanza totale o parziale del testamento, la successione avviene in base
alle disposizioni di legge, cioè l'asse ereditario viene ripartito per legge
tra gli aventi diritto (eredi legittimi).
Riportiamo di
seguito gli articoli del Codice Civile che disciplinano la successione
legittima:
Titolo II
Delle successioni legittime
Art. 565 Categorie dei
successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente
Titolo.
Capo I
Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli
legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti
uguali.
Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 567 Successione dei figli
legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi
(291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2).
Art. 568 Successione dei
genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti
(467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il
genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli
ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o
loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della
linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più
vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei
fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti,
succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che
conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o
ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani
del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché
in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore
della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà
della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso
la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non
possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori
ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'Art. 569, la
quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri
parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art. 573
Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando
la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e
seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art. 580.
Art. 574-576
(abrogati)
Art. 577
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne
coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti,
né altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato
illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578
Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è
devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato
dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità
spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha legittimato il
figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579
Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il
coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per
l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580
Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'Art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione
dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a
scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Capo II
Della successione del coniuge
Art. 581
Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli
legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se
alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582
Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorellebr> Al
coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti
legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli
uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli
ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'Art. 571,
salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583
Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle,
al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584
Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi,
al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo
comma dell'Art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si
tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585
Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'Art.
548.
Capo III
Della successione dello stato
Art. 586
Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato
(473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può
farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni acquistati.