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Il lastrico solare
Il lastrico solare è una struttura piana posta
a copertura dell'edificio. Il lastrico è generalmente accessibile e praticabile,
oltre a svolgere la funzione di tetto può essere utilizzato per stendere la
biancheria, essiccare prodotti, solarium, dare luce, può essere di proprietà comune o in uso esclusivo.
Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è
oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di
piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco,
dal titolo (per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti,
o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato
dai singoli condomini).
Quale superficie terminale dell'edificio, esso svolge l'indefettibile funzione
primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in
altri usi accessori, ed in particolare come terrazzo.
Tutte le spese di manutenzione, riparazione e
ricostruzione saranno quindi addebitate pro quota a tutti i condomini in base
alle tabelle millesimali di proprietà.
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Nel caso invece il lastrico solare sia in
uso esclusivo, la
divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico va fatta
secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia:
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1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il
lastrico solare
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2/3 da tutti i condomini proprietari di
unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.
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Le spese di riparazione del lastrico
solare in uso esclusivo che devono essere ripartite fra i condomini a norma
dell’art. 1126 c.c., sono solo quelle dovute a vetustà e non quelle
riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera,
indebitamente tollerati dal proprietario.
I parapetti potendosi considerare elementi decorativi
ed ornamentali essenziali della facciata vanno considerati parti comuni.
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La terrazza a livello
In tema di condominio negli
edifici la terrazza a livello, consistendo in una superficie scoperta posta al
sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma
parte integrante strutturalmente e funzionalmente, ed essendo destinata non
tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare
un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale
rappresenta una proiezione verso l'esterno, può essere equiparata al lastrico
solare o al tetto, inteso quale parte comune dell'edificio condominiale ex art.
1117 c.c., ai fini della ripartizione delle relative spese di riparazione o
ricostruzione, soltanto quando assolve anche all'essenziale ed imprescindibile
funzione di copertura dell'edificio stesso (Trib.
Milano, 20 maggio 2002).
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In tema di condominio negli edifici, le spese di
manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello,
equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., che ne
prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia
l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei
proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la
terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 c.c. - che prevede la
ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno
all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla
ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad
essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di
copertura della terrazza medesima non viene meno (Cass.Civ. 11029/2003).
Giardini Pensili
La ripartizione fra condomini delle spese di
manutenzione e riparazione di un giardino pensile che serva da
copertura ad autorimesse sottostanti, secondo il principio dettato dall'art.
1126 c.c. riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione
della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative
agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì
da doversi considerare come spese accessorie (nella specie: spese per la
rimozione del terreno e riporto del medesimo, nonché per quanto necessario alla
rimessa in pristino del giardino pensile) (Trib.
Udine, 01 settembre 2004)
Box Auto
Le spese relative al rifacimento del lastrico
solare costituente la copertura di alcuni "boxes" non vanno ripartite sulla base
dei soli millesimi di proprietà generale ma, anche in mancanza di un binomio
perfetto tra i titolari di facoltà di godimento sul soprassuolo e sul
sottosuolo, in conformità con la soluzione normativa di cui all'art. 1126 c.c.
(Nel caso di specie il Giudice di merito ha ritenuto congruo un criterio di
ripartizione che "addossi un terzo della spesa complessiva agli usuari
superficiali, un terzo ai titolari dei "boxes" sottostanti, ed un terzo a tutta
la collettività condominiale (ivi compresi i soggetti già menzionati)") (Trib.
Monza 25/10/2001).
Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei
singoli condomini.
Art. 1123 (Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli
che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa
delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di
piano di ciascuno.
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