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In Italia, fino a non molti anni fa, la compravendita di
immobili era segnata da una prassi contrattuale molto semplificata, contenuta
nelle fasi essenziali del contratto preliminare e del definitivo. Questa prassi
è andata via via dilatandosi in conseguenza della evoluzione della funzione e
figura di un nuovo soggetto commerciale, il mediatore immobiliare (attività
regolata dalla legge 3 febbraio 1989, n°39), che opera per fasi successive e
che possono così riassumersi:
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l'incarico di vendita; l’aspirante
venditore sottoscrive un modulo prestampato che consegna all'agente
immobiliare, impegnando per un certo tempo un determinato bene immobile ai
fini di una futura vendita;
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la proposta di acquisto; l’agente
immobiliare, in possesso dell'incarico di vendita, cerca sul mercato i
potenziali acquirenti, facendo sottoscrivere, di norma anche a più di un
interessato, un modulo prestampato definito appunto "proposta d’acquisto";
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accettazione
della proposta d’acquisto, mediante sottoscrizione sul
medesimo prestampato, o anche su foglio separato;
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Quando finalmente, da soli o con l'aiuto
dell'agenzia immobiliare, viene raggiunto un accordo sul prezzo,
incomincia la trafila delle carte da firmare. Non si tratta, in
realtà, di una procedura troppo lunga e complessa, ma deve essere
seguita con precisione, per evitare scocciature e dispiaceri.
Impegnarsi a fare il necessario, passo dopo passo, vuol dire gestire
con serenità la delicata faccenda dell'acquisto della casa.
Il primo passo è proprio la proposta irrevocabile
d'acquisto, che il compratore invia al venditore (sotto forma di
telegramma o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno),
impegnandosi ad acquistare la casa alle condizioni e al prezzo che è
stato concordato verbalmente in precedenza. Questa proposta impegna
solo l'acquirente.
Nella proposta irrevocabile d'acquisto devono
essere presenti i seguenti elementi indispensabili:
- dati di venditore e acquirente;
- indirizzo, descrizione e prezzo della casa;
- termine entro il quale il venditore deve accettare la proposta;
- tempi dei pagamenti, data e luogo del futuro rogito.
Il venditore è libero di rifiutarla, ma se
l'accetta (sempre con telegramma o raccomandata) l'acquirente è
obbligato a tenere fede alla sua offerta.
Se il venditore non risponde entro il termine fissato dall'acquirente,
quest'ultimo non ha assolutamente alcun obbligo. In genere viene
richiesto di accompagnare la proposta irrevocabile con un acconto sul
prezzo di vendita: si tratta di una libera scelta, dato che l'impegno
viene assunto con la proposta stessa e non con la consegna di una
somma.
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È un atto che precede il rogito vero e proprio, e il suo nome
ufficiale sarebbe "promessa di vendita".
Si tratta di un documento di carattere privato (non deve, infatti,
essere redatto da un notaio obbligatoriamente) fra le parti, nel quale
però sono già individuati tutti gli aspetti che saranno inseriti
nell'atto finale di compravendita vero e proprio, detto
"rogito". Tutto, cioè, deve essere già deciso con il
compromesso, per questo si consiglia di redigerlo nella forma più
dettagliata possibile. Può essere redatto in carta semplice, ma si
consiglia in bollo per poterlo eventualmente registrare con più
facilità.
Con questo contratto l'acquirente acquisisce il diritto che la
vendita venga portata a termine alle condizioni stabilite. Normalmente
al momento del compromesso viene pagato il 20% del prezzo pattuito, ma
gli importi sono assolutamente liberi. È anche possibile trascriverlo
nei registri immobiliari, pagando tasse ridotte anziché le imposte
piene (3% più 500 mila lire o 11% a seconda se si tratta di abitazione
principale o altro fabbricato).
All'Ufficio del Registro si versa l'imposta fissa di 250 mila lire
più lo 0,5% della caparra confirmatoria, ovvero il 3% dell'acconto (le
imposte proporzionali dello 0,5% e del 3% si scomputano al rogito);
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari si paga la sola imposta
fissa di 250 mila lire. In questo caso va usata la carta da bollo e il
notaio deve, se non redarre tutto l'atto, almeno autenticare le firme.
Il vantaggio è quello di evitare che la casa venga venduta a
qualcun altro contemporaneamente (succede anche questo!) perché sono
fatti comunque salvi i diritti di chi li ha registrati per primo. Lo
svantaggio è il costo complessivo dell'operazione: bisogna aggiungere
anche i costi del notaio e l'imposta di trascrizione, che non si
recupera quando la casa è venduta dal costruttore.
Attenzione: se il compromesso viene steso da un
notaio o le firme vengono autenticate, la trascrizione diventa in ogni
caso obbligatoria.
Gli elementi fondamentali da indicare nel
compromesso sono i seguenti.
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I dati completi dei contraenti.
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Prezzo dell'immobile. Dato che, come vedremo,
nel rogito sarà sufficiente indicare un prezzo pari a 100 volte
la rendita catastale per accontentare il fisco, chi sceglie di
registrare il compromesso farà meglio a indicare lo stesso
importo, per evitare polemiche con gli Uffici del Registro.
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I mezzi di pagamento (assegno, cambiale,
eccetera) e le relative scadenze.
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La descrizione della casa (risultanze
catastali, vani, pertinenze) e degli altri immobili confinanti.
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La data del rogito.
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Presenza di eventuali vincoli (come ipoteche o servitù
varie).
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Regolarità rispetto alle norme edilizie.
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Eventuali clausole penitenziali, o versamento
di caparra confirmatoria o caparra penitenziale.
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Il titolo del possesso con la date di inizio ed eventuali
limitazioni.
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La clausola dell'arbitrato (che eviterà o
accorcerà i tempi giudiziari) da utilizzare in caso di
rescissione.
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Data e firma dei contraenti.
Vediamo più nel dettaglio le tre formule della
clausola penitenziale, una solo delle quali (a scelta) può essere
presente nel compromesso.
La clausola penitenziale permette ai
due contraenti di recedere dal contratto (prima del rogito) pagando una
penale. Se però ambedue sono d'accordo sul non andare avanti con la
vendita, potranno risolvere la cosa firmando un accordo a parte
evitando di far scattare la clausola.
La caparra confirmatoria consiste in
una somma che l'acquirente dà al venditore, prima della conclusione
dell'affare, a garanzia del suo buon esito. Se la compravendita va a
monte per colpa dell'acquirente, il venditore ha diritto a tenersi la
caparra come indennizzo. Se invece la colpa è del venditore, questi
restituirà la caparra, raddoppiata, all'acquirente. In ogni caso, il
danneggiato può rinunciare alla caparra e ottenere invece in giudizio
che il contratto venga comunque portato a termine.
La caparra penitenziale a differenza
della confirmatoria, non permette di rivolgersi al giudice per ottenere
l'esecuzione del contratto: il danneggiato se la intasca, e tutto
finisce lì.
L'acconto invece non mette in atto
nessuno dei meccanismi descritti prima: è semplicemente un anticipo
sul prezzo, quindi lo stesso importo viene restituito se l'affare va a
monte, non importa per colpa di chi, e senza altre conseguenze.
Bisogna quindi fare attenzione a quale di questi
termini si usa nel compromesso (o anche, addirittura, nella proposta
irrevocabile d'acquisto) per indicare l'eventuale passaggio di denaro
dall'acquirente al venditore.
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Resta, a questo punto, l'ultimo atto: il rogito,
cioè l'atto di compravendita vero e proprio. In genere è redatto da
un notaio, ma si può anche farlo da soli limitandosi ad autenticare le
firme da un notaio. Questa soluzione però è del tutto sconsigliabile
a chi non abbia grande familiarità con le cose di legge, perché fare
errori nella formulazione dell'atto è facilissimo. Nel rogito vengono,
in sostanza, ripetuti gli accordi già trascritti nel compromesso, con
qualche aggiunta che si sia resa necessaria nel frattempo. Al notaio
spettano i controlli sull'esistenza di ipoteche, altri vincoli, o
irregolarità edilizie (a meno di non aver già provveduto di persona).
A partire dal 1 gennaio 1998 al rogito va allegata la
"dichiarazione di conformità" dell'immobile alle norme sulla
sicurezza (legge 46/1990), relativamente agli impianti elettrici,
rilasciata da tecnici abilitati. Se la casa risulta già in regola, il
venditore potrà inserire nel rogito una dichiarazione sulla
regolarità dell'immobile, con valore di atto notorio. È compito del
venditore fornire tutta la documentazione che il notaio richiede.
L' acquirente al momento del rogito dovrà presentarsi, di regola, con
il denaro necessario al saldo. Quindi, le pratiche per il mutuo devono
già essere state sbrigate. In generale, la banca dispone di notai di
fiducia ai quali rivolgersi per la stesura sia del rogito che dell'atto
di ipoteca.
Si ricorda che al momento del rogito di solito viene saldato anche il
conto delle mediazioni, viene pagata l'IVA, l'imposta di registro e la
parcella del notaio.
I mezzi di pagamento più comuni sono l'assegno circolare (preferito
perché il pagamento è garantito direttamente dalla banca che lo ha
emesso), molto raramente i contanti e i semplici assegni bancari,
oppure le cambiali (almeno per una parte del saldo).
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Questa pagina è stata curata dall'avv. Alfonso di Nuzzo di
Maddaloni
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