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L'Usucapione dei Beni Immobili
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Usucapione ordinario (art. 1158 c.c.) :
è l'acquisizione del diritto di proprietà di un bene immobile e degli altri
diritti reali di godimento, grazie al possesso continuato per 20 anni.
Il periodo è ridotto a 10 anni per l'usucapione
abbreviato (art. 1159 c.c.).

I due requisiti sempre indispensabili per l’avverarsi dell’usucapione
sono il possesso della cosa e il trascorrere di un determinato
periodo di tempo.
Il possesso ad usucapionem deve avere determinate
caratteristiche:
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deve essere continuato e non interrotto: è interrotto quando il
possessore è stato privato del possesso per oltre un anno;
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deve essere pacifico e pubblico: non acquistato cioè in modo
violento o clandestino;
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deve essere inequivoco: deve cioè consistere in modo né dubbio
né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà
o di altro diritto reale.
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Usucapire "sembra facile", ma in realtà, secondo
la giurisprudenza, è molto difficile usucapire un immobile. E'
necessario infatti non solo un possesso esclusivo esteso a tutto l'immobile e
inconciliabile con la possibilità di possesso da parte degli altri
comproprietari, ma anche degli atti o comportamenti inequivoci con i quali
si esteriorizzi (si "faccia vedere", si comunichi, agli altri
comproprietari) la volontà di essere l'unico possessore e di escluderli dalla
proprietà e dall'uso dell'immobile.
L'usucapione non opera se il suo decorso è sospeso o interrotto. Vedi
la prescrizione. Tra le cause di
interruzione figurano la notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio
(art. 2943 c.c.), e il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore
(art. 2944 c.c.).
Una domanda che frequentemente ci viene
rivolta è s'è possibile usucapire un immobile avuto in comodato da oltre 20
anni.
Vedì:
Usucapione e
comodato
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