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L'indennità di
avviamento commerciale

L’indennità d'avviamento è disciplinata dall’art.34 L.392/78
che dice:
Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento:
In caso di
cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad uso
industriale, commerciale, artigianali, e alberghiero, che non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una
delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 27 legge 392/78, ad una indennità pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è
pari a 21 mensilità.
Il conduttore ha
diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle
rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque,
adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella
medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal
conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno
dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.
L'indennità deve
essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio
relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la
entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo
indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque
risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio
all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
Sei il conduttore? Usa il nostro modello di lettera per
la richiesta dell'indennità d'avviamento commerciale.
Se il locatore? Usa il nostro modello di lettera per
comunicare al conduttore che il suo contratto non prevede l'indennità di
avviamento commerciale.
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