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I.C.I., imposta comunale sugli immobili:
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Perchè si presenta ?
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Chi la deve presentare
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Dove si presenta
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Quando la si deve presentare
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Modalità di versamento
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Le regole per le pertinenze
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Detrazioni Ici per l’abitazione principale
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Va pagata l'ICI per gli immobili di nuova costruzione
IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICI 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - ha approvato il nuovo modello di dichiarazione ICI, relativo agli acquisti intervenuti nel 2002, nonché le variazioni rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto passivo, con il decreto 15/4/2003, prot. n. 10178/20037DPF/UFF.

Attenzione:  

Scade il 30 giugno il termine di versamento della rata di acconto, ovvero dell'unica rata, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno in corso.

Scade il 20 dicembre il termine di versamento della la seconda, di entità pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno e, quindi, comprensiva dell’eventuale conguaglio inerente alla prima rata (in pratica, il versamento di dicembre è pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta, al netto della quota versata a giugno). L'aliquota va corrisposta nel periodo dal 1º al 20 dicembre dell'anno in corso.

Perchè si presenta ?
La dichiarazione ICI deve essere presentata con riferimento agli immobili situati nel territorio dello Stato, peri quali, nel corso dell'anno 2002, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato comunque un diverso debito di imposta.
L'obbligo si verifica:
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per gli immobili trasferiti o sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale (quali usufrutto, uso, abitazione, superficie);
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per gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
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per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche: per esempio, se il terreno agricolo diventa area edificabile, o è stata ultimata la costruzione del fabbricato su una area edificabile, o una costruzione perde i caratteri di ruralità;
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per le aree fabbricabili il cui valore è cambiato.
Non vanno invece dichiarati:
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gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2002, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento;
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i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
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i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento del reddito dominicale;
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i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2002 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta", oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. 
Non costituiscono cause di variazione:
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l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2001;
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l'applicazione per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
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l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
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l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
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l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione, dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.
Chi la deve presentare
Il pagamento dell'ICI in acconto per il corrente anno è dovuto da parte di:
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proprietari (di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli); 
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titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui suddetti beni immobili;
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titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta); 
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utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario); 
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utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario)
Tutti i mutamenti di soggettività passiva che nel corso del 2002, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione di diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha iniziato ad esserlo, tranne per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001: in questo caso gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI.
Dove si presenta
La dichiarazione ICI deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuno di essi naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione deve essere inviata). Inoltre se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Quando si presenta
La dichiarazione (sia l'originale che la copia per l'elaborazione meccanografica) deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e si raccomanda di presentare. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Comune, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2002"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
Modalità di versamento
Ciascun comune può prevedere altre forme di pagamento in aggiunta o in sostituzione di quelli tradizionali tramite il concessionario della riscossione. Considerato quindi che il versamento presso il concessionario, utilizzando il tradizionale bollettino, non rappresenta più un modo di pagamento valido in generale è opportuno accertarsi di quanto previsto specificatamente da ogni singolo comune. Peraltro, quando opportunamente deliberato, da quest'anno è possibile in taluni comuni versare l'ICI tramite modello F24. Anche in ordine al versamento minimo ogni singolo comune può fissare un importo diverso al di sotto del quale il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta.
a) di ammontare pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, se il soggetto interessato risulta contribuente fin dal 1° gennaio, tenendo presente che se il possesso risulta parziale, il tributo deve essere, comunque, rapportato ai dodici mesi e, in sede di saldo, dovrà essere corrisposto il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell’anno in corso;
b) di importo pari all’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente commisurata ai mesi di possesso nel corso del primo semestre dell’anno, se il soggetto interessato risulta contribuente dopo il 1° gennaio, tenendo presente che entro il 20 dicembre dovrà corrispondere l’eventuale conguaglio risultante dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l’anno in corso;
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la seconda, di entità pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno e, quindi, comprensiva dell’eventuale conguaglio inerente alla prima rata (in pratica, il versamento di dicembre è pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta, al netto della quota versata a giugno), deve essere corrisposta nel periodo dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno.
Si è precisato “come regola generale”, in quanto le vigenti disposizioni:
1) consentono al contribuente di versare il tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno (in questa ipotesi, il soggetto passivo procederà ad effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente);
2) i soggetti che cedono il bene o perdono il diritto nel corso del primo semestre dell’anno hanno la possibilità di procedere a versare il tributo dovuto in un’unica soluzione entro il 30 giugno, in relazione alle aliquote e detrazioni vigenti per il periodo stesso;
3) l’imposta non deve essere corrisposta se il tributo dovuto è uguale o inferiore a euro 2,07 (corrispondenti a 4.000 delle vecchie lire), tenendo presente, in ogni caso, che:
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l’importo della prima rata, se inferiore al minimo, si deve necessariamente recuperare con il pagamento della quota a saldo;
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ciascun Comune può modificare l’importo minimo dovuto.
Ai fini procedurali, si ritiene utile precisare che:
1) per gli immobili che hanno modificato le caratteristiche rispetto all’anno precedente, il tributo deve essere determinato applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie.
In altri termini, il soggetto che solamente nell’anno in corso adibisce l’unità immobiliare ad abitazione principale, è tenuto a calcolare la quota di acconto in relazione all’aliquota e alla detrazione vigenti per le abitazioni principali nell’anno precedente;
2) per il possesso di immobili e/o di unità immobiliari nel corso dell’anno precedente per meno di dodici mesi, la base di calcolo per la determinazione del tributo dovuto a titolo di acconto deve essere individuata in relazione all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che in detto periodo il possesso sia risultato inferiore all’intero anno. In altri termini, non essendoci corrispondenza di situazione rispetto all’anno precedente, il contribuente deve necessariamente calcolare l’acconto nella misura pari al 50% dell’importo che avrebbe dovuto versare se avesse posseduto il bene per l’intero anno;
3) per il possesso di immobili e/o di unità immobiliari per un periodo inferiore ai primi sei mesi dell’anno in corso, l’acconto di tributo dovuto entro la fine di giugno deve necessariamente essere commisurato ai dodicesimi dell’ammontare determinato in relazione all’aliquota e alle detrazioni vigenti per l’anno precedente (ovviamente, entro il 20 dicembre, il contribuente sarà tenuto a corrispondere l’eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l’anno oggetto dell’adempimento).Per i Comuni che hanno stipulato l’apposita convenzione, il versamento dell’Ici-imposta comunale sugli immobili può essere effettuato utilizzando il modello unificato F24 che contiene un’apposita sezione denominata “Ici e altri tributi locali”.
Il versamento del tributo con il modello F24, oltre a risultare non oneroso in termini di commissioni o di diritti aggiuntivi rispetto all’ammontare del tributo da corrispondere, consente di porre in essere la compensazione sia con eventuali crediti di spettanza del contribuente, come, a titolo meramente indicativo, per Irpef, per Iva, ecc.
Le regole per le pertinenze
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quindi trova applicazione l'aliquota ridotta eventualmente deliberata in questi casi.
Il pagamento dell’Ici-imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta al Comune per l’anno di competenza da parte dei soggetti passivi del tributo deve essere eseguito, come regola generale, in due quote, di cui:
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la prima, deve essere versata entro il 30 giugno di ciascun anno:

Detrazioni Ici per l’abitazione principale 

Per una unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente, le vigenti disposizioni in materia di Ici-imposta comunale sugli immobili riconoscono una detrazione dall’imposta dovuta pari a euro 103,29 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. 
La condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento del tributo ed il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile. La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve necessariamente anche risultare suddivisa, nell’ipotesi in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’unità immobiliare, in quote uguali tra loro, in quanto si deve prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. 
Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che il Comune beneficiario del tributo, con propria deliberazione, ha la possibilità di: 
  1. assimilare all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo: 
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    di proprietà; 
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    di usufrutto; da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e, ovviamente, a condizione che la medesima non risulti locata; 
  2. stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, specificando il grado di parentela e/o accordando, a dette unità immobiliari, l’applicazione dell’aliquota ridotta (o anche della detrazione);
  3. elevare l’ammontare della detrazione fino a euro 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% del tributo dovuto per l’immobile adibito ad abitazione principale;
  4. aumentare la suaccennata detrazione anche oltre euro 258,23 (fino alla concorrenza dell’intero tributo dovuto per l’abitazione principale), nel qual caso, però, non ha la possibilità di fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

L'ICI per gli immobili di nuova costruzione

La Corte di Cassazione, con sentenza 22 febbraio 2005, n. 7905, ha stabilito che l’Ici-imposta comunale sugli immobili di nuova costruzione, iscritti in catasto, si rende dovuta anche nelle ipotesi in cui i medesimi non sono ancora utilizzabili, in quanto, ad esempio, privi del certificato di abitabilità. L’imposta si rende, infatti, dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione dell’unità immobiliare o del bene immobile e che sia stato provveduto al suo accatastamento. In pratica, si deve ritenere estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità del bene.
Il certificato di abilitabilità costituisce una mera attestazione di idoneità igienico-sanitaria all'uso dei fabbricati, ma nulla ha a che vedere con l'esistenza di questi, che in quanto realizzazione compiuta dell'opera come da concessione edilizia, è elemento qualificante ai fini del tributo in argomento