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I.C.I., imposta comunale sugli immobili:
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IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali - ha approvato il nuovo modello di dichiarazione ICI,
relativo agli acquisti intervenuti nel 2002, nonché le variazioni
rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta dovuta e del
soggetto passivo, con il decreto 15/4/2003, prot. n. 10178/20037DPF/UFF.
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Attenzione:
Scade il 30 giugno il termine di versamento della rata di
acconto, ovvero dell'unica rata, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
dovuta per l'anno in corso.
Scade il 20 dicembre il termine di versamento della
la seconda, di entità pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno
e, quindi, comprensiva dell’eventuale conguaglio inerente alla prima
rata (in pratica, il versamento di dicembre è pari all’ammontare dell’imposta
complessivamente dovuta, al netto della quota versata a giugno).
L'aliquota va corrisposta nel periodo dal 1º al 20 dicembre dell'anno in
corso.
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La dichiarazione ICI deve essere presentata con
riferimento agli immobili situati nel territorio dello Stato, peri quali, nel
corso dell'anno 2002, si sono verificate modificazioni nella soggettività
passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno
determinato comunque un diverso debito di imposta.
L'obbligo si verifica:
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per gli immobili trasferiti o sui quali è stato
costituito (o estinto) un diritto reale (quali usufrutto, uso, abitazione,
superficie);
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per gli immobili che hanno perso o acquisito il
diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
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per gli immobili che hanno cambiato
caratteristiche: per esempio, se il terreno agricolo diventa area
edificabile, o è stata ultimata la costruzione del fabbricato su una area
edificabile, o una costruzione perde i caratteri di ruralità;
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per le aree fabbricabili il cui valore è cambiato.
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Non vanno invece dichiarati:
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gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per
l'intero anno 2002, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano
stati costituiti diritti reali di godimento;
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i fabbricati per i quali l'unica variazione è
rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale
che non dipende da modificazioni strutturali;
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i terreni agricoli per i quali l'unica variazione
è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento del reddito dominicale;
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i fabbricati interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso
dell'anno 2002 è data dall'attribuzione della rendita, oppure
dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta",
oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di
acquisizione.
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Non costituiscono cause di variazione:
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l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o
aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2001;
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l'applicazione per l'abitazione principale, della
detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della
riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita
deliberazione adottata dal Comune;
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l'applicazione della detrazione o riduzione di
imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
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l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del
valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni
agricoli;
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l'aumento del valore contabile, per effetto
dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione, dei fabbricati
interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.
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Il pagamento dell'ICI in acconto per il corrente anno
è dovuto da parte di:
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proprietari (di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli);
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titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione)
sui suddetti beni immobili;
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titolare del diritto di superficie (superficiario) e
del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
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utilizzatore degli immobili concessi in leasing
(locatario);
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utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali
in concessione (concessionario)
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Tutti i mutamenti di soggettività passiva che nel
corso del 2002, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita,
locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od
estinzione di diritti reali di godimento) devono essere dichiarati,
separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha
iniziato ad esserlo, tranne per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001:
in questo caso gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione
contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai
fini dell'ICI.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al comune
nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in
più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni (in ciascuno di essi naturalmente, verranno indicati i soli immobili
situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione deve essere
inviata). Inoltre se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si
considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte
della sua superficie.
La dichiarazione (sia l'originale che la copia per
l'elaborazione meccanografica) deve essere presentata entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, e si raccomanda di presentare. La
dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa a mezzo posta, mediante
raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Comune, riportando sulla
busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2002"; in tal caso, la
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata
all'ufficio postale.
Ciascun comune può prevedere altre forme di pagamento
in aggiunta o in sostituzione di quelli tradizionali tramite il concessionario
della riscossione. Considerato quindi che il versamento presso il
concessionario, utilizzando il tradizionale bollettino, non rappresenta più un
modo di pagamento valido in generale è opportuno accertarsi di quanto previsto
specificatamente da ogni singolo comune. Peraltro, quando opportunamente
deliberato, da quest'anno è possibile in taluni comuni versare l'ICI tramite
modello F24. Anche in ordine al versamento minimo ogni singolo comune può
fissare un importo diverso al di sotto del quale il contribuente è esonerato
dal versamento dell'imposta.
a) di ammontare pari al 50% dell’imposta
dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente, se il soggetto interessato risulta contribuente fin dal
1° gennaio, tenendo presente che se il possesso risulta parziale, il tributo
deve essere, comunque, rapportato ai dodici mesi e, in sede di saldo, dovrà
essere corrisposto il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e
detrazione (se abitazione principale) in vigore nell’anno in corso;
b) di importo pari all’imposta dovuta
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente commisurata ai mesi di possesso nel corso del primo semestre dell’anno,
se il soggetto interessato risulta contribuente dopo il 1° gennaio, tenendo
presente che entro il 20 dicembre dovrà corrispondere l’eventuale conguaglio
risultante dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l’anno in
corso;
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la seconda, di entità pari al saldo dell’Ici
dovuta per l’intero anno e, quindi, comprensiva dell’eventuale conguaglio
inerente alla prima rata (in pratica, il versamento di dicembre è pari all’ammontare
dell’imposta complessivamente dovuta, al netto della quota versata a giugno),
deve essere corrisposta nel periodo dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno.
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Si è precisato “come regola generale”, in
quanto le vigenti disposizioni:
1) consentono al contribuente di versare il
tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, entro il termine del 30
giugno di ogni anno (in questa ipotesi, il soggetto passivo procederà ad
effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le
detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per
l’anno precedente);
2) i soggetti che cedono il bene o perdono il
diritto nel corso del primo semestre dell’anno hanno la possibilità di
procedere a versare il tributo dovuto in un’unica soluzione entro il 30
giugno, in relazione alle aliquote e detrazioni vigenti per il periodo stesso;
3) l’imposta non deve essere corrisposta se
il tributo dovuto è uguale o inferiore a euro 2,07 (corrispondenti a 4.000
delle vecchie lire), tenendo presente, in ogni caso, che:
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l’importo della prima rata, se inferiore al
minimo, si deve necessariamente recuperare con il pagamento della quota a saldo;
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ciascun Comune può modificare l’importo
minimo dovuto.
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Ai fini procedurali, si ritiene utile
precisare che:
1) per gli immobili che hanno modificato le
caratteristiche rispetto all’anno precedente, il tributo deve essere
determinato applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le
detrazioni in vigore per l’anno precedente relativamente a detta nuova
fattispecie.
In altri termini, il soggetto che solamente nell’anno in corso adibisce l’unità
immobiliare ad abitazione principale, è tenuto a calcolare la quota di acconto
in relazione all’aliquota e alla detrazione vigenti per le abitazioni
principali nell’anno precedente;
2) per il possesso di immobili e/o di unità
immobiliari nel corso dell’anno precedente per meno di dodici mesi, la base di
calcolo per la determinazione del tributo dovuto a titolo di acconto deve essere
individuata in relazione all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente, indipendentemente dalla circostanza che in detto periodo il possesso
sia risultato inferiore all’intero anno. In altri termini, non essendoci
corrispondenza di situazione rispetto all’anno precedente, il contribuente
deve necessariamente calcolare l’acconto nella misura pari al 50% dell’importo
che avrebbe dovuto versare se avesse posseduto il bene per l’intero anno;
3) per il possesso di immobili e/o di unità
immobiliari per un periodo inferiore ai primi sei mesi dell’anno in corso, l’acconto
di tributo dovuto entro la fine di giugno deve necessariamente essere
commisurato ai dodicesimi dell’ammontare determinato in relazione all’aliquota
e alle detrazioni vigenti per l’anno precedente (ovviamente, entro il 20
dicembre, il contribuente sarà tenuto a corrispondere l’eventuale conguaglio
che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l’anno
oggetto dell’adempimento).Per i Comuni che hanno stipulato l’apposita
convenzione, il versamento dell’Ici-imposta comunale sugli immobili può
essere effettuato utilizzando il modello unificato F24 che contiene un’apposita
sezione denominata “Ici e altri tributi locali”.
Il versamento del tributo con il modello F24,
oltre a risultare non oneroso in termini di commissioni o di diritti aggiuntivi
rispetto all’ammontare del tributo da corrispondere, consente di porre in
essere la compensazione sia con eventuali crediti di spettanza del contribuente,
come, a titolo meramente indicativo, per Irpef, per Iva, ecc.
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento
previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quindi trova
applicazione l'aliquota ridotta eventualmente deliberata in questi casi.
Il pagamento dell’Ici-imposta comunale sugli
immobili complessivamente dovuta al Comune per l’anno di competenza da parte
dei soggetti passivi del tributo deve essere eseguito, come regola generale, in
due quote, di cui:
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la prima, deve essere versata entro il 30
giugno di ciascun anno:
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Detrazioni
Ici per l’abitazione principale
Per una unità immobiliare adibita a dimora abituale
del contribuente, le vigenti disposizioni in materia di Ici-imposta comunale
sugli immobili riconoscono una detrazione dall’imposta dovuta pari a euro
103,29 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale
destinazione.
La condizione essenziale affinché possa essere
riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato
al pagamento del tributo ed il soggetto che dimora abitualmente nell’immobile.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve
necessariamente anche risultare suddivisa, nell’ipotesi in cui vi siano più
contribuenti che dimorano nell’unità immobiliare, in quote uguali tra loro,
in quanto si deve prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di
godimento.
Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che il
Comune beneficiario del tributo, con propria deliberazione, ha la possibilità
di:
assimilare all’abitazione principale, l’unità
immobiliare posseduta a titolo:
 | di proprietà;
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 | di usufrutto; da soggetti anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente e, ovviamente, a condizione che la
medesima non risulti locata;
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stabilire l’assimilazione all’abitazione principale
dell’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
specificando il grado di parentela e/o accordando, a dette unità immobiliari, l’applicazione
dell’aliquota ridotta (o anche della detrazione);
elevare l’ammontare della detrazione fino a euro
258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% del tributo dovuto per l’immobile
adibito ad abitazione principale;
aumentare la suaccennata detrazione anche oltre euro
258,23 (fino alla concorrenza dell’intero tributo dovuto per l’abitazione
principale), nel qual caso, però, non ha la possibilità di fissare un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del
contribuente.
L'ICI
per gli immobili di nuova costruzione
La Corte di Cassazione, con sentenza 22 febbraio
2005, n. 7905, ha stabilito che l’Ici-imposta comunale sugli immobili di nuova
costruzione, iscritti in catasto, si rende dovuta anche nelle ipotesi in cui i
medesimi non sono ancora utilizzabili, in quanto, ad esempio, privi del
certificato di abitabilità. L’imposta si rende, infatti, dovuta per il solo
fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione dell’unità immobiliare o del
bene immobile e che sia stato provveduto al suo accatastamento. In pratica, si
deve ritenere estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità del
bene.
Il certificato di abilitabilità costituisce una mera
attestazione di idoneità igienico-sanitaria all'uso dei fabbricati, ma nulla ha
a che vedere con l'esistenza di questi, che in quanto realizzazione compiuta
dell'opera come da concessione edilizia, è elemento qualificante ai fini del
tributo in argomento
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