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Legge Finanziaria per l’anno 2004,
legge 27 dicembre 2003, n. 350, pubblicata sul supplemento n. 196/L alla
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.
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Elenchiamo di seguito le
principali novità relative agli immobili:
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Viene prorogato
anche per il 2004 il cosiddetto “bonus ristrutturazioni”,
ossia la speciale detrazione (portata al 41%) sugli interventi
edilizi effettuati dai privati.
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Viene prorogato
al 31 dicembre 2004 il termine per la liquidazione ed
accertamento dell’Ici per gli anni 1999 e seguenti, in
deroga allo statuto del contribuente;
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Viene disposto
che i fabbricati eventualmente oggetto do condono edilizio
scontano l’Ici dal 2003 in base alla rendita che sarà
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione; nel
frattempo verrà incassato un acconto pari a 2 Euro per ogni
metro quadrato di opera edilizia condonata e per anno di
imposta, in due rate di pari importo, entro i termini di
pagamento previsti per il 2004, salvo successivo conguaglio.
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Ai soli fini dell’imposta
di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori delle
rendite previsti dell’articolo 52, comma 4 del DPR 131/86 (34,
50, 100 a seconda della categoria catastale) sono rivalutati del
10% dal 1° gennaio 2004
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Nessun effetto si
ripercuote sulle altre imposte, quali l’Irpef o l’Ici
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La legge Finanziaria 2004 porta in dono ai
contribuenti l’ennesima proroga della detrazione per le spese di
ristrutturazione degli immobili con alcune importanti novità; tra
queste, senza dubbio, la più importante è quella del ritorno
della percentuale di detrazione al 41%.
Si segnala che l’innalzamento della
percentuale deve ritenersi collegata al fatto che con il 31
dicembre 2003 è tornata al 20% l’aliquota Iva sui lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo proroghe dell’ultima
ora, peraltro probabili.Infatti in ambito Ue è stato recentemente
dato il via libera alla proroga, per il biennio 2004-2005, della
possibilità di ridurre l’Iva su determinati servizi ad alta
densità di manodopera, come individuati dai singoli paesi per gli
anni 2002 e 2003 (l’Italia, si ricorda, ha optato, oltre che per
i servizi di assistenza sociale, per gli interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione delle abitazioni). A questo punto
spetterebbe al Governo prevedere normativamente il mantenimento
anche per il biennio 2004-2005 dell’aliquota ridotta al 10%, con
il possibile ritorno, però, al 36% per la detrazione sulle
ristrutturazioni.
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OGGETTO
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ANNO 2003
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ANNO 2004
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Quota di
detrazione
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36% delle
spese rimaste a carico
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41%
delle spese rimaste a carico
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Spesa
massima ammissibile sulla quale calcolare la detrazione
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48.000 euro
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60.000
euro
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Termine
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31/12/2003
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31/12/2004
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Altre
agevolazioni collegate
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Per i medesimi interventi è
data facoltà ai Comuni di prevedere la riduzione, fino
all’esenzione, della TOSAP per l’esecuzione delle opere, e riduzione
al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione.
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Con riferimento alle modalità
applicative valgono le “vecchie” disposizioni ovvero:
·
qualora gli interventi
costituiscano mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1
gennaio 1998 ai fini del computo del limite di 60.000 euro si tiene conto
anche delle spese sostenute negli anni stessi (ad esempio se nel 2004 si
proseguono i lavori iniziati nel 2003, anno nel quale si erano sostenute spese
per un totale di 45.000 euro, nel 2004 la detrazione andrà calcolata su un
importo massimo di spesa di 15.000) ;
·
la detrazione deve essere ripartita
obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. Per i soggetti
proprietari o titolari di diritto reale sull’immobile oggetto di
ristrutturazione di età non inferiore a 75 e a 80 anni la detrazione può
essere ripartita rispettivamente in 5 o 3 quote annuali costanti di pari
importo;
·
in caso di decesso
dell’avente diritto alla detrazione la fruizione del beneficio fiscale si trasmette
per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene;
·
in caso di trasferimento per
atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto di intervento di
ristrutturazione si trasferiscono all’acquirente anche le detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore.
Si
segnala, infine, che la Finanziaria 2004 proroga anche la possibilità di
beneficiare della detrazione in oggetto in caso di acquisto di immobili sui
quali sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione direttamente
dall’impresa che ha eseguito i lavori. Anche in tale fattispecie la
percentuale della detrazione sale al 41% dell’importo forfetizzato delle spese
sostenute per i lavori (pari al 25% della spesa per l’acquisto
dell’immobile). Per beneficiare della proroga i lavori devono essere stati eseguiti
entro il 31/12/2004 e la vendita deve essere rogitata entro il
30/06/2005.
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