L’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (la cosiddetta detrazione del 36%) viene prorogata
dalla finanziaria (art. 2 c. 5) fino al 30 settembre 2003. Il
limite di spesa, sul quale calcolare la detrazione del 36%, viene però
ridotto, per il 2003, a € 48.000,00 (precedentemente il limite
era fissato in € 77.468,53). Nel caso in cui i lavori eseguiti nel 2003
siano una mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1°
gennaio 1998, nel limite di 48mila euro vanno ricomprese anche le spese
sostenute precedentemente, analogamente a quanto stabilito per la proroga
introdotta per lo scorso anno dalla finanziaria 2002.
Il meccanismo di “prosecuzione”, visto congiuntamente alla
riduzione del tetto massimo di spesa,
assume particolare importanza nel caso in cui, per un intervento
iniziato nel 2002 che prosegue nel 2003, un contribuente abbia già
sostenuto spese per importi inferiori a € 77.468,53 (i 150 milioni di
vecchie lire) ma superiori a € 48.000: in
tale situazione, nell’attesa di diversa indicazione ministeriale
al riguardo, il contribuente non potrebbe usufruire della agevolazione
fiscale per il 2003.
Rimane fissata in dieci quote annuali la rateizzazione della
detrazione con possibilità,
però, di beneficiare di una rateazione più corta per i soggetti di età
non inferiore a 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione
rispettivamente in cinque e tre quote annuali.
La manovra contiene anche alcune indicazioni, in precedenza fornite
dall’amministrazione finanziaria ma non comprese specificatamente nella
norma, in ordine alla possibilità di trasferire la detrazione del 36%:
-
in caso di trasferimento
per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi le
detrazioni non utilizzate del venditore, in tutto o in parte, spettano
all’acquirente;
- in caso di decesso dell’avente diritto (e
questa rappresenta una novità) la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette per intero
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene.
Infine, con riferimento agli interventi agevolabili, viene precisato
che sono compresi anche i lavori di bonifica dall’amianto.