Finanziaria 2003
 

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Legge Finanziaria per l’anno 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul S.O. n. 240 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305.
Elenchiamo di seguito le principali novità relative agli immobili:

L’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (la cosiddetta detrazione del 36%) viene prorogata dalla finanziaria (art. 2 c. 5) fino al 30 settembre 2003. Il limite di spesa, sul quale calcolare la detrazione del 36%, viene però ridotto, per il 2003, a € 48.000,00 (precedentemente il limite era fissato in € 77.468,53). Nel caso in cui i lavori eseguiti nel 2003 siano una mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, nel limite di 48mila euro vanno ricomprese anche le spese sostenute precedentemente, analogamente a quanto stabilito per la proroga introdotta per lo scorso anno dalla finanziaria 2002.

Il meccanismo di “prosecuzione”, visto congiuntamente alla riduzione del tetto massimo di spesa,  assume particolare importanza nel caso in cui, per un intervento iniziato nel 2002 che prosegue nel 2003, un contribuente abbia già sostenuto spese per importi inferiori a € 77.468,53 (i 150 milioni di vecchie lire) ma superiori a € 48.000: in  tale situazione, nell’attesa di diversa indicazione ministeriale al riguardo, il contribuente non potrebbe usufruire della agevolazione fiscale per il 2003.

Rimane fissata in dieci quote annuali la rateizzazione della detrazione  con possibilità, però, di beneficiare di una rateazione più corta per i soggetti di età non inferiore a 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque e tre quote annuali.

La manovra contiene anche alcune indicazioni, in precedenza fornite dall’amministrazione finanziaria ma non comprese specificatamente nella norma, in ordine alla possibilità di trasferire la detrazione del 36%:

-      in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi le detrazioni non utilizzate del venditore, in tutto o in parte, spettano all’acquirente;

-      in caso di decesso dell’avente diritto (e questa rappresenta una novità) la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Infine, con riferimento agli interventi agevolabili, viene precisato che sono compresi anche i lavori di bonifica dall’amianto.

Come per quanto disposto sulla detrazione 36%, anche l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10% sulla manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa viene prorogata al 30 settembre 2003. L’aliquota ridotta si applica anche per i beni significativi nei limiti dell’ammontare della prestazione di servizio. Si tratta dell’ennesima proroga della disposizione prevista originariamente nella finanziaria del 2000.

 
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modulo di richiesta. Ultimo aggiornamento: 14 April, 2011.