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Legge Finanziaria per l’anno 2002,
legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul S.O. n. 285/L alla
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301.
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Elenchiamo di seguito le
principali novità relative agli immobili:
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L’agevolazione per il recupero del
patrimonio edilizio, che consiste nella detrazione dall’Irpef
del 36% degli importi pagati tramite bonifico bancario previa
apposita comunicazione spedita prima dell’inizio dei lavori,
viene prorogata (art. 9 c. 1 e 2) per tutto il 2002, con alcune
modifiche rispetto a quanto avvenuto sino al 31 dicembre 2001.
Infatti:
- la quota del 36% degli importi pagati e rimasti a carico del
contribuente va ripartita obbligatoriamente in 10 anni
(scompare l’opzione per 5 anni);
- nel caso in cui i lavori realizzati nel 2002 consistano in
una mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente
al 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione (77.468,53 Euro
pari a 150 milioni di Lire annue per soggetto) si tiene conto
anche delle spese sostenute negli anni stessi;
- dal 2002 l’agevolazione si applica anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell’art. 31
della legge 457/78) a condizione che i lavori riguardino
interi fabbricati, siano eseguiti entro il 31.12.2002 da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (ovvero
da cooperative edilizie) e che i fabbricati oggetto dei lavori
siano venduti (o assegnati) entro il 30 giugno 2003. In questo
caso la detrazione sarà goduta dall’acquirente o dall’assegnatario
della singola unità immobiliare, e andrà calcolata sulla
base forfetariamente stabilita nel 25% del prezzo risultante
dall’atto notarile, sempre nel rispetto del tetto massimo di
77.468,53 Euro (pari a 150 milioni di Lire).
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Viene disposta (art. 8 c.1) la soppressione
anticipata dell’Invim "per i presupposti che si
verificano a partire dall’1.1.2002", anziché dall’1.1.2003.
Si ricorda che i citati presupposti per l’imposizione
in questione sono:
- la vendita a titolo oneroso, l’usucapione, l’acquisto a
titolo gratuito del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento su un bene immobile. In tal caso l’imposta
colpisce l’incremento di valore al netto degli oneri ammessi
in deduzione che si è formato tra la data di acquisto e il
31.12.1992;
- il decorso del termine di un decennio ininterrotto (Invim
decennale) di proprietà o enfiteusi, dall’acquisto o dalla
precedente tassazione, relativamente ad un immobile da parte
di società di qualsiasi tipo (anche non residenti), enti
pubblici e privati diversi dalle società, consorzi.
Pertanto qualora il trasferimento del diritto
reale o il decorso del decennio si manifestino successivamente all’1.1.2002
nulla sarà più dovuto. |
| Viene prorogata al 2001 l’applicazione
dell’IVA nella misura ridotta del 10% sulla manutenzione
ordinaria, straordinaria ed interventi di recupero realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa. L’aliquota
ridotta si applica anche per i beni significativi nei limiti dell’ammontare
della prestazione di servizio; per i giovani agricoltori (di età
inferiore a 40 anni) l’aliquota ridotta si applica anche per gli
interventi sui fabbricati rurali diversi dall’abitazione e
strumentali alla attività agricola. |
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Viene introdotta la possibilità, per i
soggetti che non rientrano nel reddito di impresa (privati,
imprese agricole esercitate da ditte individuali o da società
semplici, enti non commerciali) di rivalutare i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, vale a dire aggiornare ai fini fiscali il
valore degli stessi a quello di mercato alla medesima data del 1°
gennaio 2002, determinato sulla base di apposita perizia.
La rivalutazione si perfeziona con il
versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito
pari al 4% del valore complessivo di stima (non il plusvalore), da
effettuarsi, indipendentemente dall’ammontare, o in unica
soluzione entro il 30 settembre 2002 o in 3 rate annuali di pari
importo scadenti il 30 settembre di ogni anno; in quest’ultimo
caso, la seconda e la terza rata vanno versate con la
maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse.
In caso di successiva cessione del terreno rivalutato, ai fini
della determinazione della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo
81, comma 1, lettere a) e b), sarà considerato il nuovo valore
rideterminato anziché il valore di acquisizione. |
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