Finanziaria 2002
 

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Legge Finanziaria per l’anno 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata sul S.O. n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301.
Elenchiamo di seguito le principali novità relative agli immobili:

L’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, che consiste nella detrazione dall’Irpef del 36% degli importi pagati tramite bonifico bancario previa apposita comunicazione spedita prima dell’inizio dei lavori, viene prorogata (art. 9 c. 1 e 2) per tutto il 2002, con alcune modifiche rispetto a quanto avvenuto sino al 31 dicembre 2001. Infatti:

  1. la quota del 36% degli importi pagati e rimasti a carico del contribuente va ripartita obbligatoriamente in 10 anni (scompare l’opzione per 5 anni);
  2. nel caso in cui i lavori realizzati nel 2002 consistano in una mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (77.468,53 Euro pari a 150 milioni di Lire annue per soggetto) si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni stessi;
  3. dal 2002 l’agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell’art. 31 della legge 457/78) a condizione che i lavori riguardino interi fabbricati, siano eseguiti entro il 31.12.2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (ovvero da cooperative edilizie) e che i fabbricati oggetto dei lavori siano venduti (o assegnati) entro il 30 giugno 2003. In questo caso la detrazione sarà goduta dall’acquirente o dall’assegnatario della singola unità immobiliare, e andrà calcolata sulla base forfetariamente stabilita nel 25% del prezzo risultante dall’atto notarile, sempre nel rispetto del tetto massimo di 77.468,53 Euro (pari a 150 milioni di Lire).

Viene disposta (art. 8 c.1) la soppressione anticipata dell’Invim "per i presupposti che si verificano a partire dall’1.1.2002", anziché dall’1.1.2003.

Si ricorda che i citati presupposti per l’imposizione in questione sono:

  1. la vendita a titolo oneroso, l’usucapione, l’acquisto a titolo gratuito del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un bene immobile. In tal caso l’imposta colpisce l’incremento di valore al netto degli oneri ammessi in deduzione che si è formato tra la data di acquisto e il 31.12.1992;
  2. il decorso del termine di un decennio ininterrotto (Invim decennale) di proprietà o enfiteusi, dall’acquisto o dalla precedente tassazione, relativamente ad un immobile da parte di società di qualsiasi tipo (anche non residenti), enti pubblici e privati diversi dalle società, consorzi.

Pertanto qualora il trasferimento del diritto reale o il decorso del decennio si manifestino successivamente all’1.1.2002 nulla sarà più dovuto.

Viene prorogata al 2001 l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10% sulla manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. L’aliquota ridotta si applica anche per i beni significativi nei limiti dell’ammontare della prestazione di servizio; per i giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) l’aliquota ridotta si applica anche per gli interventi sui fabbricati rurali diversi dall’abitazione e strumentali alla attività agricola.

Viene introdotta la possibilità, per i soggetti che non rientrano nel reddito di impresa (privati, imprese agricole esercitate da ditte individuali o da società semplici, enti non commerciali) di rivalutare i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, vale a dire aggiornare ai fini fiscali il valore degli stessi a quello di mercato alla medesima data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di apposita perizia.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% del valore complessivo di stima (non il plusvalore), da effettuarsi, indipendentemente dall’ammontare, o in unica soluzione entro il 30 settembre 2002 o in 3 rate annuali di pari importo scadenti il 30 settembre di ogni anno; in quest’ultimo caso, la seconda e la terza rata vanno versate con la maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse.

In caso di successiva cessione del terreno rivalutato, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), sarà considerato il nuovo valore rideterminato anziché il valore di acquisizione.