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ACCETTAZIONE ESPRESSA
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Art. 475. Accettazione espressa.
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura
privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha
assunto il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
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L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura
privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha
assunto il titolo di erede.
L’accettazione dell’eredità è un atto irrevocabile: semel heres
semper heres.
L’atto di accettazione può essere impugnato solamente se è stato effetto
di violenza o di dolo. Si ricorda inoltre che non si può sottoporre l’accettazione
a termine o condizione né accettare parzialmente l’eredità.
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