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DECRETO MINISTERO
INFRASTRUTTURE–TRASPORTI 30.12.2002
Criteri generali per la
realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei
contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3, della stessa legge.
Art. 1
(Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati nella
contrattazione territoriale)
1. Gli Accordi
territoriali, in conformità delle finalità indicate all’articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del
canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche
dell’edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone
per i singoli contratti.
2. A seguito
delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di
cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni
– ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del
Dpr 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati
dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, insiemi
di aree aventi caratteristiche omogenee per:
- valori di
mercato;
- dotazioni
infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e
sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
- tipologie
edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle
aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere
evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
3. Per ogni area
od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento agli stessi criteri di
individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo ed un valore
massimo del canone.
4. Nella
definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore
massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro
richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei
seguenti elementi:
- tipologia
dell'alloggio;
- stato
manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- pertinenze
dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
- presenza di
spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
- dotazione di
servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,
condizionamento d'aria, ecc.);
- eventuale
dotazione di mobilio.
5. Per le
compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici
detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le
proprietà individuate negli Accordi territoriali e, comunque, quelle
caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di
cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo
diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti,
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione
per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni
territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà
interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei
conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della
Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi.
Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi
dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni
per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la
possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G).
6. Per gli enti
previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato al comma 5,
tenuta presente la vigente normativa. I canoni relativi a tale comparto sono
determinati in base alle aree e/o zone omogenee nonché agli elementi
individuati negli Accordi territoriali.
7. Alla
sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5 e 6, possono
partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione
alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di
lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I
contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall’articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
8. Gli Accordi
territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella
minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo)
delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonché
particolari forme di garanzia.
9. Gli Accordi in
sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e
comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
10. E’ nella
attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile, la facoltà di concedere
il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile con le
modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
11. Sono
approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali
(allegato A) e per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo
(allegato B).
12. I contratti di
locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando
i tipi di contratto di cui al precedente comma.
13. Le
disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali
sottoscritti nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che a quelli
sottoscritti negli altri comuni.
14. Le parti
contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni sindacali.
Art. 2
(Criteri per definire i
canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi)
1. I contratti di
locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a
diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze
dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento
a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione
territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative.
2. I canoni di
locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti
nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli
altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei
valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree
omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a
questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20
per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per
specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di
accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle
condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. Per le
proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui
al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i
soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 medesimo.
4. I contratti di
cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui
l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare
quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali
dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da
inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di
cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle
modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto
di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
6. Sono approvati
i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e
per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).
7. I contratti di
locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente
i tipi di contratto di cui al precedente comma.
8. Le parti
contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni sindacali.
Art.
3
(Criteri per definire i
canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli
stessi)
1. Nei comuni sede
di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché
nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea
o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello
di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di
durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni
(rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti
possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti
universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
2. I canoni di
locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per
aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di cui
all'articolo 1.
3. Per le
proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi
integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel medesimo
articolo 1.
4. Sono approvati
i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato E) e
per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato F).
5. I contratti di
locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente
i tipi di contratto di cui al precedente comma.
6. Le parti contrattuali possono essere
assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Art. 4
(Tabella degli oneri
accessori)
1. Per i contratti di locazione di cui agli
articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al
presente decreto (allegato G). Per le voci non considerate nella citata Tabella
si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
Art. 5
(Agevolazioni fiscali)
1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai
contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n.
431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati,
determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione
siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno
di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n.
431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si
intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte
integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando
richiesto.
3. In sede di prima applicazione del presente
decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile
per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per
cento del corrispettivo annuo pattuito.
4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo
10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro
495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 247,90 se il reddito complessivo
supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Art. 6
(Commissioni di
conciliazione)
1. Per ogni controversia che sorga in merito
all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto
nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o
integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità
giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che
deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
2. E' altresì nella facoltà di ciascuna parte
ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
3. In caso di variazione dell’imposizione fiscale
gravante sull’unità immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in
atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la
Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine
perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
4. La richiesta di decisione della Commissione,
costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto, non
comporta oneri a carico della parte richiedente.
Art. 7
(Decorrenza
dell'obbligatorietà dei tipi di contratto)
1.
L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti
territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri
indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
2.
In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono
stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino
all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 8
1.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma 30 dicembre 2002
p. II Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
MARTINAT |
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI |
Registrato
alla Corte dei conti il 12 marzo 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture,
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 151.
ALLEGATI
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Allegato
A
- LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(proprietà individuale)
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Allegato
B - LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(grande proprietà)
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Allegato
C - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(proprietà individuale)
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Allegato
D - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(grande proprietà)
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Allegato
E - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(proprietà individuale)
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Allegato
F - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(grande proprietà)
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Allegato
G - TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
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