Le
deliberazioni dell'assemblea condominiale, se approvate con le maggioranze
previste dalla legge, sono obbligatorie per tutti i condomini (inclusi
gli assenti ed i dissenzienti).
E’ fondamentale
fare distinzione tra delibere valide, annullabili e nulle.
Le prime abbiamo visto sono vincolanti per tutti i condomini. Le delibere
annullabili diventano valide se non vengono impugnate entro 30 gg. Infine
relativamente alle delibere nulle, la nullità può essere fatta valere in
qualunque momento.
Sono annullabili, le delibere condominiali:
- con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;
- adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
- affette da vizi formali, in quanto assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
- genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
- che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
La mancata
comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale a taluno
dei condomini comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera
condominiale. Qualora la delibera non venga impugnata nel termine di
trenta giorni (dalla comunicazione per
i condomini assenti
e dalla
approvazione per quelli
dissenzienti), è valida ed efficace
nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. 1292/2000 e
8493/2004).
E' annullabile la
delibera dell'assemblea condominiale che, in riferimento alla formula varie ed
eventuali contenuta nell'ordine del giorno relativo alla convocazione
assembleare medesima, preveda il pagamento del compenso ad un professionista il
quale abbia prestato la propria opera a vantaggio del condominio, laddove tale
spesa non sia in esso altrimenti contemplata e qualora non sia raggiunta la
prova circa il conferimento dell'incarico stesso (Trib. Perugia, 15/01/2000).
Termine per l'impugnazione
- per i dissenzienti: il termine è 30 gg dalla
data della delibera. Dopo 30 gg la delibera non è più impugnabile e diventa
valida per tutti. La decorrenza è sospesa nel periodo 1 agosto - 15 settembre.
- per gli assenti: il termine, sempre di 30 gg,
decorre dalla data di comunicazione del verbale dell'assemblea.
Sono nulle le delibere condominiali:
- prive degli elementi essenziali;
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
- con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
- che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
- invalide in relazione all’oggetto;
La deliberazione dell'assemblea
condominiale è
nulla se non
si raggiungono i
"quorum" costitutivi previsti dall'art. 1136 c.c., che richiede i
due terzi
del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti
al condominio in prima convocazione, e un terzo del valore
dell'intero edificio e
un terzo dei partecipanti in seconda convocazione (Tribunale Cagliari, 1
marzo 1996).
È nulla la
delibera assembleare che modifica le tabelle millesimali a maggioranza
con dissenso di alcuni condomini (Tribunale Cagliari, 7 marzo 1997).
Una delibera di
assemblea condominiale,
anche se
adottata nell'interesse comune
o per adempiere
ad un obbligo di
legge, è nulla se, per perseguire l'interesse
dell'intero condominio, prevede la violazione
dei diritti di proprietà
esclusiva di un condomino.
L’impugnazione della delibera in questo caso non è
soggetta ai termini di
decadenza (ex art. 1137 c.c.). E’ inoltre irrilevante
che all'adozione della
delibera stessa
abbia partecipato
anche il condomino leso
senza sollevare alcuna obiezione in merito (Cass. 9981/2004).
Termine
per far dichiarare la nullità
L'azione
per far dichiarare nulla una delibera può essere proposta in qualsiasi momento.
Non è prevista la prescrizione.
Contrariamente alle delibere annullabili, qualunque condomino può impugnare una
delibera nulla, anche chi ha votato a favore.
Il conflitto d’interesse
Un condomini durante
l'assemblea, può essere in conflitto d'interesse con l'oggetto della delibera
in votazione.
Le maggioranze
necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla
legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia
ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo,
compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i
quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto.
Pertanto, anche
nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il
voto favorevole di tanti condomini rappresentano la maggioranza personale e
reale fissata dalla legge ed, in caso di mancato raggiungimento della
maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun
partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez.II,
30/01/2002, n.1201).