Per decoro
architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120
c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture
che connotano il fabbricato stesso e gli danno una determinata, armonica,
fisionomia
senza che
occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio artistico.
In tema di
condominio negli edifici, per "decoro architettonico" deve intendersi
l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che
connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia
ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza, ai fini della tutela
prevista dall'art. 1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle
innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione
dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate
(Cass. 851/2007).
Sono vietate le innovazioni che alterano il decoro
architettonico
dell'edificio. Si ha alterazione quando la nuova opera crea una evidente
turbativa all'insieme delle linee caratteristiche dell'edificio.

Al fine di
stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il
decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute
presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione
delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta
pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui
estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia
di mediocre livello architettonico (Cass. n.
3549/1989).
La
valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro
architettonico, e' meno rigorosa per un edificio di architettura moderna,
rispetto a quella necessaria per un immobile antico o d'epoca (Trib.
Milano 08.05.1989).
Art.
1120 Codice Civile - Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
