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Esempio di Contratto di locazione di immobile urbano ad suo
abitativo:
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art. 2, Legge 431/98
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CONTRATTO
DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
URBANO AD USO ABITATIVO
Stipulato
oggi
<data>,
in <luogo>
TRA:
Il Sig. <nome
e cognome> nato a
<luogo di nascita>
il <data
di nascita> domiciliato in
<località> via
<indirizzo> C.F.:
<codice fiscale>
denominato parte locatrice
E:
Il Sig.
<nome e cognome> nato a <luogo
di nascita> il
<data di nascita>
domiciliato in <località>
via <indirizzo> C.F.:
<codice fiscale>
denominato parte conduttrice
Le
parti convengono e stipulano:
1
- OGGETTTO DELLA LOCAZIONE: appartamento sito in <località>
via <indirizzo>
composto di n. <num. vani>
vani utili e di n.
<num. accessori>
accessori, riportato nel catasto urbano di
<località>
alla partita <partita>
con la categoria
<categoria>
2
- DURATA DELLA LOCAZIONE: anni 4 ai sensi dell’art. 2 legge 9
dicembre 1998, n. 431, a partire dal <data>
con scadenza al .<data>,
rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta,
tramite raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della scadenza.
3
- IMMISSIONE IN POSSESSO DEL LOCALE: la immissione nel possesso del
citato locale è fatta in <data>
con la consegna di n.<numero>
chiavi.
4
- CANONE MENSILE: il canone mensile è pattuito in lire <importo>/euro
<importo>da
pagarsi dal <data>
entro il giorno <numero>
di ogni mese.
5
- MODALITA' DI PAGAMENTO: con bonifico bancario presso la banca
indicata dal locatore, o assegno circolare/moneta contante da
consegnarsi presso il domicilio del locatore, o a mezzo vaglia
postale.
6
- AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato
annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT
nella misura del <percentuale>.
7
- DESTINAZIONE D'USO: l’immobile sarà adibito esclusivamente ad
uso abitativo del conduttore stipulante e dei suoi familiari con lui
residenti: moglie <nome
e cognome>; figli <nome
e cognome>, <nome
e cognome>,
........
8
- INADEMPIMENTO: il mancato pagamento di una sola mensilità
costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma dell’art.
1455 c.c.
9
- SPESE DI REGISTRAZIONE: sono divise a metà fra le parti come per
legge, con onere a carico della conduttrice di provvedere alla
relativa imposta.
10
- Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n.
431 del 9 dicembre 1998.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Il
locatore
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Il
conduttore
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....................................
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....................................
|
Ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente le clausole n. <numero
clausole> che sono state rilette.
Il
locatore
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|
Il
conduttore
|
....................................
|
|
....................................
|
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Questo che hai appena letto è un esempio di base di contratto di locazione
ad uso abitativo.
I contratti devono essere comunque di volta in volta
adattati alle specifiche realtà.
Per meglio tutelarti, ti proponiamo di seguito alcune clausole che ti
suggeriamo di valutarne l'inserimento nel tuo contratto.
A - RECESSO
ANTICIPATO: la parte conduttrice ha/non ha facoltà di recedere
anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi,
tramite raccomandata R.R..
B -
CONDIZIONI DELL'IMMOBILE: Il conduttore dichiara di aver esaminato i
locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al
proprio uso ed in buono stato di manutenzione riconoscendo che sono
esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita. Si
obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
C - DIVIETO
DI MIGLIORIE ED ADDIZIONI: ogni aggiunta o modifica che non possa
essere tolta senza danneggiare l'immobile non potrà essere effettuata
dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto da parte del
proprietario. Restanno comunque a beneficio dell'immobile senza che
nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso
spese.
D -
PITTURAZIONE: il conduttore provvede a sue spese alla pitturazione
delle pareti e lascerà l’immobile alla scadenza nello stato in cui
trovasi;
E - ONERI
ACCESSORI: oltre al canone sono interamente a carico della parte
conduttrice le spese relative al servizio di riscaldamento, la tassa
per la rimozione dei rifiuti, quelle elencate dall'art. 9 della legge
n. 392/1978 nonché, per patto espresso, il compenso
dell'amministratore dello stabile e l'importo della polizza globale
fabbricato. Il tutto nella misura del <percentuale>
rispetto a quella risultante dai preventivi e rendiconti condominiali
F -
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA: la parte
conduttrice è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla
con la diligenza del buon padre di famiglia.
Essa è
tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati
dalla sua negligenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature
ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c.
In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli
impianti igienico-sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua
calda, di pertinenza esclusiva dell'immobile locato, nonché le
riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle
conseguenziali opere di ripristino nonché la manutenzione periodica
degli infissi interni ed esterni.
Quando la
cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte
conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione
scritta alla parte locatrice medesima.
La parte
conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità
immobiliare locata alla parte locatrice, all'amministratore o a loro
incaricati.
G - DIVIETO
DI SUBLOCAZIONE O CAMBIO D'USO: è fatto espresso divieto di
sublocazione totale o parziale, di immettere nell'alloggio persone
estranee al nucleo familiare del conduttore, indicati al punto <8>,
di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto.
H -
REGOLAMENTO CONDOMINIALE: la parte conduttrice è obbligata a
rispettare e a far rispettare ai propri familiari e/o dipendenti, le
norme del regolamento condominiale e quelle che venissero deliberate
dall'assemblea del condominio.
I -
AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI (ai sensi della Legge 675/96): La
parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i
propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi per
adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso
collegati.
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Tutti i contratti devono essere comunque di volta in volta
adattati alla specifiche realtà.
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