In base al contratto di
comodato non č dato rinvenire nel comodatario l'"animus" possibile
necessario all'acquisto del bene per usucapione (Cass. 9718/1990).
Anche al fine dell'usucapione,
il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente
corrispondente all'esercizio della proprietā od altro diritto reale, e,
pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di
efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolaritā del
diritto dominicale (come la presentazione di denuncia di successione, la
partecipazione a divisione ereditaria, il promuovimento nei confronti di un
terzo nel giudizio di affrancazione), il possesso medesimo non č ravvisabile
nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attivitā
materiale incompatibile con l'altrui diritto (e quindi non giustificabile da
un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato) (Cass.
4206/1987).