Ripartizione spese
 

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SPESE PER L'USO DELLA COSA E SPESE STRAORDINARIE
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Ad esempio nel caso di un immobile si possono considerare tali le spese di pulizia, fornitura acqua, fornitura energia elettrica, fornitura riscaldamento e/o condizionamento aria, spurgo pozzi neri e latrine, fornitura di altri servizi comuni, spese di piccola manutenzione dell'immobile. Si tratta di spese dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (art. 1609 cc)
Il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. 15543/2000).
La clausola del contratto di comodato che addossi al comodatario le spese di straordinaria manutenzione volta a consentire l'uso concessogli non osta anche il comodatario ai sensi dell'art. 1808 c.c. ottenga il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa, ove ne dimostri il carattere straordinario e urgente (Tribunale Bergamo, 20 novembre 2001).
Il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese (Cass. 3021/2001).
E' possibile prevedere nel contratto di comodato di un immobile, a carico del beneficiario, il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese. L'entità deve essere tale da lasciare ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cass. 4976/97).
Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti (Cass. 7923/92).