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Esempio di Contratto di comodato:
CONTRATTO DI
COMODATO
Stipulato
oggi
<data>, in
<luogo>
TRA:
Il
Sig. <nome e cognome>
nato a
<luogo di nascita>
il
<data di nascita>
domiciliato in
<località>
via
<indirizzo>
- comodante
-
E:
Il
Sig. <nome e cognome>
nato a <luogo di nascita>
il
<data di nascita>
domiciliato in
<località>
via <indirizzo>
- comodatario -
Le
parti convengono e stipulano:
1 - Il sig. <nome e cognome>
(d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig. <nome e cognome>
(d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l’uso
consentito per destinazione, il seguente bene: <descrizione>
2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra
descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente
scopo: <descrizione>, impegnandosi a
non destinare il bene a scopi differenti.
3 - La durata è fissata in mesi (oppure anni) e
giorni <numero> con
decorrenza dal <data> e scadenza il <data>.
Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a
restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante
il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al
comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio
del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo
dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non
occupi i locali.
4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare
la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere
a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso.
5
- Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del
presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e
i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe
di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso
dell'immobile.
6
- Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano
acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con
il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di
pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui
questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o
l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie
produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del
comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento
d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto,
che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza
priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
7 - Sono a carico del comodatario le spese per
servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese
straordinarie, necessarie ed urgenti.
8
- Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi
responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto,
omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il
comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza
(se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il
servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici.
Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per
l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia
elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso
il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se
dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
9 - Le spese di registrazione del presente atto sono a
carico del sig. <nome e cognome>.
10
- È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso
scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo
per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà
richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento
del danno.
11 - Per quanto non
previsto si rinvia al codice civile
all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile
Letto, approvato e sottoscritto.
Il
comodante
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Il
comodatario
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....................................
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....................................
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Ai sensi degli artt.
1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Il
comodante
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|
Il
comodatario
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....................................
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....................................
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Questo che hai appena letto è solo un esempio di base di un contratto di
comodato.
I contratti devono essere comunque di volta in volta
adattati alle specifiche realtà.
Per meglio tutelarti, ti proponiamo di seguito alcune clausole che ti
suggeriamo di valutarne l'inserimento nel tuo contratto.
A -
LIMITI D'USO: l'uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al
sig. <nome e cognome>, comodatario.
B - Il comodatario assume l’obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta entro la data del <data>. Nel
caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del
termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del
bene.
C - Il bene
comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e
della vetustà.
D - STIMA -
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il
Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene
comodato nella somma complessiva di lire/euro <importo cifre lire>
/ <importo cifre euro>. (<importo lettere lire>/ <importo
lettere euro>). Questa stima è effettuata unicamente al fine di
risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la
vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al
Comodante.
E - SPESE -
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del
Comodatario. Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute
necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile
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