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Art. 1803 Codice Civile:
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Il comodato è il contratto con il quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per
un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa
cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
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Comodante
= chi da dei beni in comodato
Comodatario = chi riceve qualcosa in comodato
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Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio
familiare un appartamento.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in "nero") si realizza un
contratto di locazione (Cass.276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass.
1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione,
pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Il contratto di comodato può essere senza
determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809
C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può
esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso
particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la
cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti,
quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il
giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che
il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione
abitativa, (Cass. 4921/88).
La concessione
in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto
a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza,
stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono
tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo
comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere
nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c.
(Cass. 21059/2004).
L'art. 1809
c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in
conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia
cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno
al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".
In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto,
anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la
anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior
ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.
Ne consegue per gli eredi l'obbligo dell'immediata restituzione della bene.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con
le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi"(Cass. 8409/90).
La morte del comodatario non estingue
automaticamente il rapporto di comodato, ma l'estinzione si ha solo quando il
comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).
Qualora nel contratto di comodato sia previsto
un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass.
80/3834).
La morte del comodante estingue il comodato
precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano
nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per
tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).
Il comodatario è tenuto a custodire e a
conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può
servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della
cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del
comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il
comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi
possesso "ad usucapionem", in favore tanto del comodatario quanto
dei familiari con
lo stesso conviventi.
La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto
scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.
Qualora il potere di fatto sulla cosa sia
iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il
possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia
chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare
tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè
all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi
della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie
sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti
(2756).
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