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Il contratto di locazione di Box Auto
La disciplina giuridica che si applica alla locazione dei box auto è
prevista agli art. 1571 e seguenti del Codice Civile. Per quanto attiene
all'entità della durata e del canone ci si richiama alle regole del mercato
(legge della domanda/offerta).

Esempio di Contratto di locazione di Box Auto:
Con la presente scrittura privata <nome
cognome e dati> (1) , C.F. <codice
fiscale>, unitamente agli altri proprietari (2)
< nome e cognome> (di seguito denominato/a Locatore)
CONCEDE IL LOCAZIONE
a (1) < nome cognome e
dati>, C.F. <codice fiscale>,
(di seguito denominato/a Conduttore), che accetta per sé, suoi
eredi, parenti ed affini abitualmente conviventi e comunque per i
propri aventi causa il seguente immobile sito in <comune>
(<provincia>), Via <via
o piazza> n. <numero>,
piano <numero>, posto n. <numero>,
superficie circa mq <numero>, per
uso esclusivo di
AUTORIMESSA PRIVATA / BOX / POSTO
AUTO (3)
alle seguenti condizioni:
1) L'immobile si trova nello stato di
manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna
contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento
dello stato dell'immobile locato è responsabile il conduttore, se
determinate da sua colpa o incuria.
2) La durata è fissata in anni/mesi (3) e
giorni <numero> con decorrenza
dal <data> e scadenza il <data>,
con rinnovazione tacita per altri <numero>
anni/mesi (3) se nessuna delle parti comunicherà all'altra
disdetta, almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante lettera
raccomandata. Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di
questo contratto, all'indirizzo dell'immobile locato, anche qualora
in seguito più non occupi i locali.
3) E fatto espresso divieto di sublocazione, di
comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito,
pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto
e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C. Circa
l'eventuale silenzio e acquiescenza del locatore si applica il
disposto dell'ultimo comma dell’art. 1 1.
4) Il canone è determinate in L. <importo>
/ Euro <importo>
annue/mensili (3), oltre a L. <importo>
/ Euro <importo> circa - salvo
conguaglio - per oneri accessori, da far pervenire in rate
trimestrali anticipate di L. <importo> / Euro <importo>,
comprensive della quota di oneri accessori, entro il giorno di
inizio del periodo (<numero>)
presso il domicilio del locatore (ovvero <indirizzo>). Il
canone non sarà/sarà (barrare la voce che non
interessa) assoggettato ogni anno ad aggiornamento in misura pari al
100% delta variazione ISTAT (indice costo vita impiegati-operai)
dell'anno precedente. Il locatore si riserva di adeguare ogni anno
fa misura degli acconti per oneri accessori da richiedere al
conduttore, in misura non superiore al <percentuale> % annuo.
5) Il conduttore si impegna altresì a
corrispondere entro due mesi dalia richiesta (purché corredata
dall'indicazione specifica delle spese, con fa menzione dei criteri
di ripartizione) l'ammontare a conguaglio degli oneri accessori che
siano per legge a suo carico.
6) Il mancato pagamento, anche parziale, delta
pigione o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalia
data di scadenza di ciascuna rata, coincidente col 10 giorno
dell'inizio del trimestre come convenuto all'art. 4, produrrà ipso
jure fa risoluzione del contratto per fatto e colpa del
conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla
corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457
del C.C.
7) Ove il locatore non si avvalga della facoltà
concessagli dalia predetta clausola risolutiva, il ritardato
pagamento delta pigione darà luogo alla corresponsione
dell'interesse legale annuo.
8) Tutte le spese del presente atto ed
accessorie, anche per le successive rinnovazioni, sono a carico del
conduttore.
9) Il conduttore dichiara di avere visitato
l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle
condizioni indicate all'art. 1 ed idoneo all'uso pattuito
impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il
normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato
manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al
locatore entro 8 giorni dall'inizio delta locazione.
10) Le migliorie, riparazioni o modifiche
eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo
di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, e ciò
ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il
locatore il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei
locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata
destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto
con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la
risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi
degli artt. 1456 e 1457 C.C. Il silenzio o l'acquiescenza del
locatore al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla
cessione o sublocazione o comodato, che eventualmente avvengono,
avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi
effetto a favore del conduttore.
11) Le riparazioni tutte di cui agli art. 1576 e
1609 C.C. sono a carico del conduttore, cosi come ogni altra
inerente gli impianti ed i servizi ed in particolare quelle relative
a serrande, saracinesche, cinghie, rulli, corde, molle, serrature,
ecc.); il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non
vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli
rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.
12) Il locatore si riserva il diritto di
eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche se
non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso
al conduttore, anche se questi per effetto di esse subisca disagi
per oltre 20 giorni derogandosi cosi espressamente al disposto
dell'art. 1584 C.C.
13) E’ facoltà del locatore ispezionare o far
ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza
preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere
consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2 ore al
giorno, a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di preavviso.
Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile
locato, il conduttore dovrà lasciare visitare i locali dalle 14
alle 16 nei giorni (non festivi) <numero>
di ogni settimana, sotto pena di risarcimento dei danni.
14) Il locatore è esonerato dal conduttore da
ogni qualsiasi responsabilità per danni che alto stesso potessero
derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o
di terzi in genere. Il locatore si riserva il diritto di non fornire
il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed
eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente)
con adeguati mezzi meccanici. Parimenti il locatore è esonerato da
ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua,
del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di
qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/ condizionamento,
l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o
ritardi nella riparazione degli stessi.
15) Il conduttore è costituito custode delta
cosa locata ed è direttamente responsabile verso il locatore e i
terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe
di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso delta
cosa locata. Il conduttore si impegna a non tenere per nessun motivo
deposito di materiale infiammabile od esplosivo, a non effettuare in
loco lavaggi e riparazioni di veicoli a motore e a non arrecare
molestia con prove di motore, segnalazioni acustiche e quant'altro
possa disturbare il vicinato.
16) Tutti i patti contrattuali sopra riportati
sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi
speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. Qualunque
altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere
prevista solo con atto scritto.
17) Per quanto non contemplate nel presente contratto si fa
riferimento alle norme del C.C. e delle altre leggi in vigore.
Stipulato oggi <data>,
in <luogo>
Il
locatore
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Il
conduttore
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....................................
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....................................
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si
approvano specificatamente le clausole: 3) divieto di sublocazione;
6) risoluzione; 9) stato di conservazione; 10) migliorie e
addizioni; 12) manutenzioni; 13) visite ai locali; 14) esclusione di
responsabilità; 17) conoscenza delle clausole.
Il
locatore
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Il
conduttore
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....................................
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....................................
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(1) Per le persone fisiche indicare le
complete generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio); per le
società la completa ragione sociale, il n. di iscrizione nel registro imprese,
la sede, il nome del legale rappresentante e il luogo e fa data di nascita di
questi.
(2) In caso di più proprietari (o locatori) indicare
per questi ultimi solamente nome e cognome.
Nel caso di un solo proprietario barrare le righe
libere.
(3) Cancellare le voci non di interesse.
Questo che hai appena letto è solo un esempio di base di un contratto
di sublocazione.
I contratti devono essere comunque di volta in volta
adattati alle specifiche realtà, il contratto deve essere predisposto da
personale competente per non cadere in errore..
Per meglio tutelarti, ti proponiamo di seguito alcune clausole che ti
suggeriamo di valutarne l'inserimento nel tuo contratto.
A) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro
destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
scritto del locatore.
B) Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore)
/non potrà (barrare la voce che non interessa) sublocare o dare
in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
C) Il conduttore ha/non ha diritto (barrare la voce
che non interessa) di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo
l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
D) Il conduttore ha/non ha diritto (barrare la voce
che non interessa) di prelazione nel caso di nuova locazione alla
scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
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