Assemblea bifamilare
 

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Per le case bifamiliari l'art 1136 del Codice Civile risulta inapplicabile.

Nel cosiddetto piccolo condominio - al quale si applicano, per l'amministrazione, le norme degli art. 1104, 1105 e 1106 c.c., piuttosto che quelle dell'art. 1136 c.c. - pur non essendo prescritte formalità particolari per la convocazione dell'assemblea, è sempre necessario che:
a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione dell'assemblea e
b) la delibera riceva il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c. (Tribunale Brescia, 11 gennaio 2001)

Convocazione assemblea
Per le case bifamiliari, non sono prescritte particolari formalità per convocare l'assemblea. E' però necessario che tutti i proprietari siamo stati posti in grado di conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione costituisce un requisito essenziale per la validità dell'assemblea. Non vale un semplice avvertimento o la necessità di fare dei lavori (Cass. 25.06.91 n. 7126).
L’art.1136, relativo alla costituzione dell’assemblea ed alla validità delle relative delibere, non è evidentemente applicabile all’ipotesi del condominio costituito da due soli partecipanti. Infatti non è possibile, essendo solo due i condomini, la formazione di una maggioranza con riferimento al numero dei condomini ed è di conseguenza esclusa la possibilità per l’assemblea di costituirsi e deliberare con i criteri previsti dall’art.1136.
La dottrina più rilevante sostiene, poi, che in realtà l’art.1136 sia perfettamente applicabile, anche nel caso di condomini con due soli partecipanti, con la sola limitazione dell’impossibilità di deliberazioni prese a “maggioranza”e con la necessità in questo caso (quando la maggioranza non si forma e la sua formazione è indispensabile per i provvedimenti riguardanti la cosa comune) del ricorso ad una delle disposizioni che regolano la comunione in generale (in forza del richiamo di cui all’art.1139 non essendo il caso previsto dalle disposizioni particolari che regolano il condominio degli edifici). Però le disposizioni in materia di comunione si applicano solo nei casi di decisione a maggioranza.
L’art.1136 richiede per la regolare costituzione dell’assemblea e la validità delle delibere, maggioranze qualificate, determinate con riferimento al numero di partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell’edificio condominiale.
In particolare, la norma dichiara necessaria per la regolare costituzione dell’assemblea, perché questa sia capace di deliberare, la presenza di tanti condomini, che rappresentino 2/3 del valore dell’immobile ed i 2/3 dei partecipanti al condominio.
Considera valide,vincolative, cioè, per tutti i partecipanti al condominio le delibere che ottengono in prima convocazione, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio, ed in seconda convocazione, un numero di voti pari ad almeno 1/3 dei condomini, ed almeno 1/3 del valore dell’edificio. Se poi l’oggetto della delibera riguarda innovazioni delle cose comuni, la validità delle delibere è condizionata dal numero di voti corrispondenti alla maggioranza dei partecipanti e ai 2/3 del valore dell’edificio.
Contrasti tra i condomini
Nel caso ci sia contrasto tra i due partecipanti è non si possa arrivare ad un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria per superare le conflittualità.
"...se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".

Spese di manutenzione nel piccolo condominio

Nell'ipotesi di condominio composto di due solo partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari (Cass. 8876/2000).