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Per le case bifamiliari l'art 1136 del Codice Civile
risulta inapplicabile.
Nel cosiddetto
piccolo condominio - al quale si applicano, per l'amministrazione, le norme
degli art. 1104, 1105 e 1106 c.c., piuttosto che quelle dell'art. 1136 c.c.
- pur non essendo prescritte formalità particolari per la convocazione
dell'assemblea, è sempre necessario che:
a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione
dell'assemblea e
b) la delibera riceva il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti,
calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c. (Tribunale
Brescia, 11 gennaio 2001)
Convocazione assemblea
Per le case bifamiliari, non
sono prescritte particolari formalità per convocare l'assemblea. E' però necessario che
tutti i proprietari siamo stati posti in grado di
conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione
costituisce un requisito essenziale per la validità dell'assemblea. Non vale un
semplice avvertimento o la necessità di fare dei lavori (Cass. 25.06.91 n.
7126).
L’art.1136, relativo alla costituzione
dell’assemblea ed alla validità delle relative delibere, non è evidentemente
applicabile all’ipotesi del condominio costituito da due soli partecipanti.
Infatti non è possibile, essendo solo due i condomini, la formazione di una
maggioranza con riferimento al numero dei condomini ed è di conseguenza esclusa
la possibilità per l’assemblea di costituirsi e deliberare con i criteri
previsti dall’art.1136.
La dottrina più rilevante sostiene, poi, che in realtà
l’art.1136 sia perfettamente applicabile, anche nel caso di condomini con due
soli partecipanti, con la sola limitazione dell’impossibilità di
deliberazioni prese a “maggioranza”e con la necessità in questo caso
(quando la maggioranza non si forma e la sua formazione è indispensabile per i
provvedimenti riguardanti la cosa comune) del ricorso ad una delle disposizioni
che regolano la comunione in generale (in forza del richiamo di cui
all’art.1139 non essendo il caso previsto dalle disposizioni particolari che
regolano il condominio degli edifici). Però le disposizioni in materia di
comunione si applicano solo nei casi di decisione a maggioranza.
L’art.1136
richiede per la regolare costituzione dell’assemblea e la validità delle
delibere, maggioranze qualificate, determinate con riferimento al numero di
partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell’edificio
condominiale.
In
particolare, la norma dichiara necessaria per la regolare costituzione
dell’assemblea, perché questa sia capace di deliberare, la presenza di tanti
condomini, che rappresentino 2/3 del valore dell’immobile ed i 2/3 dei
partecipanti al condominio.
Considera valide,vincolative, cioè, per tutti i
partecipanti al condominio le delibere che ottengono in prima convocazione, un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e
la metà del valore dell’edificio, ed in seconda convocazione, un numero di
voti pari ad almeno 1/3 dei condomini, ed almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Se poi l’oggetto della delibera riguarda innovazioni delle cose comuni, la
validità delle delibere è condizionata dal numero di voti corrispondenti alla
maggioranza dei partecipanti e ai 2/3 del valore dell’edificio.
Contrasti tra i condomini
Nel caso ci sia contrasto tra i due partecipanti è non si possa
arrivare ad un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria
per superare le conflittualità.
"...se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore".
Spese di manutenzione nel
piccolo condominio
Nell'ipotesi di condominio composto di due solo partecipanti (cosiddetto piccolo
condominio) le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della
cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa
rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce
valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro
condomino della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio
anzidetto può essere derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza
ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari (Cass. 8876/2000).
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