L’assemblea è l’organo principale del condominio, è il
suo organo deliberante la quale può essere validamente e regolarmente
costituita solo in seguito all’approvazione e formazione delle tabelle
millesimali.
I compiti e le attività dell’assemblea sono ( ex art. 1135 c.c.):
-
nomina, conferma, sostituzione o revoca dell’amministratore
e alla eventuale sua retribuzione;
-
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali
ripartendo le relative spese tra i condomini;
-
delibera in ordine alle opere di manutenzione straordinaria
nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di
diritti reali sulle parti comuni dell’edificio;
-
delibera di promuovere liti o resistere a domande
intraprese contro il condominio;
-
a modificare il regolamento di condominio;
-
all’uso o al godimento delle parti comuni con esclusione
di qualsiasi ingerenza sulle parti in proprietà esclusiva:
-
qualsiasi altra decisione eccedente l’ordinaria
amministrazione;
Convocazione
L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via
straordinaria.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per
discutere e deliberare sulle materie indicate dall’1135 c.c., questa può
essere richiesta in qualsiasi momento dall’amministratore o da un condomino.
Diversamente l’assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta
dell’amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore
dell’edificio.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Poichè l'art. 1136 c.c. non
prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di
convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può
essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può
essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva,
che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia della convocazione.
E' sufficiente a soddisfare le
esigenze di conoscenza previste dalla legge l'avviso effettuato mediante
tempestiva affissione in luogo visibile a tutti i condomini.
E' da ritenere legittima la prassi
invalsa in un condominio di diramare gli avvisi di convocazione delle assemblee
a mezzo del telefono.
E' valida la convocazione per l'assemblea
condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che
non vive nell'immobile, se all'interno del condominio si è consolidata una
prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un
particolare obbligo di forma (Cass. 8449/2008).
L'amministratore non ha il dovere
di convocare per l'assemblea il presunto acquirente di un locale condominiale
fintantochè quest'ultimo non abbia assolto all'onere di notificare, o quantomeno
di comunicare formalmente, l'avvenuto passaggio di proprietà.
Detto avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condomini o
attraverso raccomandata o mediante firma su un foglio nel quale è riportato il
testo della convocazione.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di
convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma
l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel
termine di trenta giorni previsti dall'art. 1137, comma 3, c.c., decorrente per
i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua
approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
condominio.
Annullabile, ex art. 1137
c.c., è la delibera il cui verbale contiene delle omissioni, anche
relative alla mancata indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e
di quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio.
Il condomino non invitato può sempre impugnare la delibera assembleare.
Ai sensi dell'art. 1136 c.c.,
l'assemblea può deliberare solo previa verifica della convocazione di tutti i
partecipanti, tuttavia, spetta al condomino, che impugna la delibera
condominiale, la prova della mancata convocazione di alcuni condomini.
Molto importante è la regolarità della convocazione per la stessa validità
delle delibere assembleari.
Di fatto l’assemblea non può deliberare se non sono stati invitati tutti i
condomini ed è regolarmente costituita solo con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei
partecipanti al condominio.
Ordine del giorno
L’assemblea quindi delibera regolarmente e validamente in prima convocazione
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione con un
numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3
del valore dell’intero edificio.
Le deliberazione che hanno ad oggetto le innovazioni
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.
L'omessa indicazione di un
argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale
non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha
preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione.
Molto importante è anche l’ordine del giorno nel quale devono essere inseriti
gli argomenti che saranno oggetto dell’assemblea.
Affinchè la delibera di
un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione
elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli
argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e
consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente
alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art.
1105 comma 3 c.c. - applicabile anche in materia di condominio di edifici la
quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente
informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a
deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere
prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli
punti da parte dell'assemblea.
Il tema da trattare in assemblea
può essere indicato anche in forma sintetica in modo da permettere la
delimitazione "ex ante" della materia da trattare. La voce "varie ed eventuali"
non comprende atti negoziali, ma si riferisce a semplici comunicazioni,
suggerimenti per future assemblee, prospettazioni dei problemi e risposte
dell'amministratore.
Il presidente
dell'assemblea
Compito dell’assemblea è anche quello di nominare un presidente e un
segretario ( con la maggioranza prevista dalla legge) i quali hanno il compito e
la funzione di dirigere e gestire la riunione assembleare al fine di garantirne
la validità e regolarità.
Ricorso alle
delibere
Giova evidenziare infine che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo
che la sospensione sia ordinata dalla stessa autorità.
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni ( a pena di decadenza), che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
