In tema di condominio di edifici la regola
posta dall'art. 1124 c. c. relativa alla ripartizione delle spese di
manutenzione a ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla
altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo
l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione
dell'ascensore già esistente; nell'ipotesi, invece, d'installazione ex novo
dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.
c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)
(Cass. 5479/1991)
Il proprietario di unità immobiliari site al
piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in proprietà esclusiva, è
tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o
degli ascensori comuni, limitatamente a quella parte di oneri che viene
suddivisa, ai sensi dell'art. 1124 c. c., in ragione del valore del piano o
della porzione di piano; non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di
spese ripartite, in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla
distanza dei piani dal suolo (Trib. Monza, 12/11/1985).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione
delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a
cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa,
che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i
palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune.
L’art. 1124 cc, prevede che le spese di
manutenzione e ricostruzione scale vengano ripartite tra i condomini dei diversi
piani a cui le scale servono: