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ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
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474. Modi di accettazione.
L'accettazione può essere espressa o tacita.
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L’eredità, sia devoluta per legge che per testamento, si acquista con l’accettazione
da parte del chiamato, il quale potrebbe avere un interesse sia economico che
morale a non diventare erede, come nei casi di eredità gravate da molti debiti
oppure qualora il defunto sia stata una persona di pessima reputazione.
Vi sono due tipi di accettazione:
pura e semplice e con beneficio
d’inventario.
L’accettazione pura e semplice può essere espressa,
tacita o presunta.
Accettazione pura e semplice
Nel caso di accettazione pura e semplice il patrimonio personale del defunto
e quello personale dell’erede si confondono, cioè diventano un unico
patrimonio, e l’erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche coi
suoi averi qualora i beni ereditati non siano sufficienti.
Ad esempio si pensi al caso
che Caio accetti puramente e semplicemente l’eredità di Sempronio. Sempronio
lascia un terreno del valore di 100.000 euro ma ha debiti per un ammontare pari
a 200.000 Euro. In questo caso Caio dovrà utilizzare il proprio patrimonio
personale per pagare anche i debiti il cui valore eccede quello dell’eredità.
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Accettazione CON BENEFICIO D'INVENTARIO
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Art. 484 -
Accettazione col beneficio d’inventario.
L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui
si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni
conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve
essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri
immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel
registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo
ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro
l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto (495, 571).
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Nel caso invece di accettazione con beneficio di inventario non si produce
la confusione tra i due patrimoni e l’erede non è obbligato al pagamento dei
debiti ereditari oltre al valore di quanto ha ricevuto con l’eredità.
Riprendendo l'esempio
precedente, qualora Caio accetti con il beneficio d'inventario, sarà obbligato
al pagamento dei debiti di Sempronio fino al valore del terreno (100.000 Euro).
L’accettazione con
beneficio di inventario si fa solo mediante una dichiarazione ricevuta da un
notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dove il defunto aveva il
suo domicilio. Deve essere preceduta o seguita dall’inventario, redatto
nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.
LA PRESCRIZIONE
DELL'ACCETTAZIONE
Art. 480 -
Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso
d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da
parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è
venuto meno.
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