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Contratto di locazione ad uso abitativo (riferimento:
art. 2, comma 3, legge 431/98)
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CONTRATTO
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431
Il/La
Sig./Soc. (1)
<nome e cognome e dati>
di
seguito denominato/a locatore <denominazione>
(assistito/a
da (3) <denominazione>
in
persona di <nome e cognome>
)
CONCEDE
IN LOCAZIONE
al/alla
Sig. (1) <nome
e cognome e dati>
di
seguito denominato/a conduttore <denominazione>
identificato/a
mediante (2) <denominazione>
(assistito/a
da (3) <nome
e cognome>
in
persona di <nome e
cognome>.)
che
accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via
<via>
n. civico <num. civico>
piano <piano>
scala <scala>
int. <interno>
composto di n. <num. vani>
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o
meno, ecc.: indicare quali) <indicare
gli accessori>
non
ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai
contraenti.
TABELLE
MILLESIMALI
Proprietà
<proprietà>
riscaldamento <riscaldamento>
acqua <acqua>
altre <altre informazioni>.
COMUNICAZIONE
ex art.
8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
C <durata
in anni> (4)
dal <data>
al <data>
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il
contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà
di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n.
431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità
di cui all'art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza <scadenza>.
In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni <indicare
condizioni>.
Nel caso
in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla
data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone
di locazione percepito;
2) il
conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto
previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei
mesi prima;
3)
l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile
abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui
conviventi: <uso immobile>.
Per la
successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978,
n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
4) il
canone annuo di locazione secondo quanto stabilito dall'Accordo
definito tra <nomi>
e depositato in data <data>
presso il Comune di <comune>
è convenuto in lire <importo in
lire>/euro <importo
in euro>, che il conduttore si obbliga
a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico
bancario ovvero <modalità di
pagamento> in n. <num.
rate> rate eguali anticipate di lire <importo>
ciascuna, scadenti il <data
scadenza>. Tale canone è stato
determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti
criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'articolo <articolo>
dell'Accordo: <descrizione>
ovvero dall'articolo <articolo>
del decreto Ministri lavori pubblici e finanze ex art. 4, comma 3,
legge n. 431/1998.
Nel caso
in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il
canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata che
comunque non potrà superare il 75% della variazione ISTAT;
5) il
pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori
non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,
per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di
quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 5 e 55, legge 27 luglio 1978, n. 392;
6) il
conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al
locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli
stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
7) il
conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla
trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel
momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare
l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta
salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna,
altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove
esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso
con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare
le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. ' in ogni caso vietato
al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano
recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto,
in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c. di
quanto segue <oggetto verbale di
consegna> ovvero come da allegato
Verbale di Consegna;
8) il
conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria
o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti
esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
9) il
conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità
per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei
dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli
dei servizi;
10) a
garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto,
il conduttore versa/non versa
al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso,
quietanza) una somma di lire <importo
in lire>/ euro <importo
in euro> pari a <num.
mensilità> mensilità del canone, non
imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che
saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione
Il
deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine
della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale;
ALTRE
FORME DI GARANZIA
<forme
di garanzia>
11) per
gli oneri accessori le parti faranno applicazione della 'Tabella oneri
accessori' allegata all'Accordo di cui al punto 4)
In ogni
caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto
esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua
nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle
forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura
del 90%.
Il
pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro
due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere
visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o
l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni
sindacali.
In una
col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore
verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
12) il
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di
intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si
applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso
(e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del
Codice Civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono
in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre
conduttori;
13) il
conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente
dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di
inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna
individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge;
14) nel
caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata
il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una
volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni
festivi, oppure con le seguenti modalità: <modalità>;
15) il
locatore concede/o non concede
il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile
locato, da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392;
16) il
locatore concede/o non concede
il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla
scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
17) le
spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute
conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il
locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia
al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari
alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del
contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per
la stipula del presente contratto;
18) a
tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli
atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore
elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi
o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è
situato l'immobile locato;
19)
qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non
può essere provata, se non mediante atto scritto;
20) il
locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col
rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
21) per
quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso
rinvio alla Convenzione Nazionale di cui all'art. 4, comma 1, legge n.
431/1998, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/1998
del <data>,
all'Accordo di cui al punto 4) (eventualmente al decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui
all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998 emanato il <data>)
alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n.
392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti
ed agli usi locali;
22) le
parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che
dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del
presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale
paritetica istituita tra <nomi>
nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 4);
23)
altre pattuizioni; <altre
pattuizioni>.
Letto,
approvato e sottoscritto
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lì .............................
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Il
locatore
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Il
conduttore
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A mente dell’art.1342,
secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i
patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 16),
21), 22) e 23).
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Il
locatore
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Il
conduttore
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....................................
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SOTTOSCRIVONO IN SEGNO
DELLA PRESTATA ASSISTENZA
I rappresentanti
sindacali
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NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome,
luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione
Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I
dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità
di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il
conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione
all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di anni tre.

Questo che hai appena letto è un il modello di contratto ad uso abitativo
che è stato concordato tra le organizzazioni sindacali della
proprietà edilizia e dei conduttori.
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